Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 122, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'assistenza e il sostegno reciproci in caso di catastrofi sono sia un'espressione fondamentale del valore universale della solidarietà tra i popoli che un imperativo morale, dal momento che tali catastrofi possono far sì che un considerevole numero di persone non sia in grado di soddisfare i propri bisogni primari, con potenziali gravi conseguenze per la loro salute e la loro vita.
(2)L'impatto all'interno dell'Unione delle catastrofi naturali e provocate dall'uomo è sempre più pesante. Ciò è dovuto a vari fattori, tra cui i cambiamenti climatici, ma anche ad altri fattori esterni concomitanti e a circostanze che si verificano nel vicinato dell'Unione. La crisi migratoria e dei rifugiati che affronta attualmente l'Unione è un valido esempio di una situazione che, nonostante gli sforzi compiuti dall'Unione per risolverne le cause profonde individuate nei paesi terzi, può ripercuotersi direttamente sulla situazione economica degli Stati membri.
(3)Alla luce di tale situazione, il Consiglio europeo del 19 febbraio 2016 ha invitato la Commissione a predisporre la capacità di fornire aiuti umanitari a livello interno per sostenere i paesi che fanno fronte a un numero elevato di rifugiati e migranti.
(4)Le catastrofi naturali o provocate dall'uomo possono avere una dimensione e un impatto tali da determinare gravi difficoltà economiche in uno o più Stati membri. Esse possono verificarsi anche in uno o più Stati membri che, per altre ragioni, stanno già facendo fronte a gravi difficoltà economiche, con l'effetto di esacerbare e aggravare ulteriormente la situazione economica generale degli Stati membri interessati. In entrambi i casi, la capacità di risposta degli Stati membri interessati sarebbe pregiudicata, come lo sarebbero, a loro volta, l'assistenza e il sostegno prestati alle persone in stato di bisogno.
(5)L'Unione è già in grado di concedere un sostegno di natura macrofinanziaria agli Stati membri e di esprimere la solidarietà europea alle regioni colpite da catastrofi mediante il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) istituito dal regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio (1), ma attualmente non dispone di alcuno strumento per far fronte, su una base sufficientemente prevedibile e indipendente, alle esigenze umanitarie delle persone colpite da catastrofi sul suo territorio, ad esempio sotto forma di assistenza alimentare, assistenza sanitaria di urgenza, rifugio, acqua, servizi igienico-sanitari, protezione e istruzione. Il meccanismo di protezione civile dell'Unione permette di offrire assistenza reciproca ai sensi della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ma il suo funzionamento si basa su contributi volontari degli Stati membri. Assistenza e sostegno potrebbero essere forniti anche mediante strumenti politici e finanziari dell'Unione esistenti, come quelli volti a realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione. L'assistenza e il sostegno di questo tipo sarebbero tuttavia accessori e subordinati al perseguimento degli obiettivi politici principali di detti strumenti e, di conseguenza, limitati per portata ed entità.
(6)Appare dunque opportuno che l'Unione agisca in uno spirito di solidarietà per far fronte ai bisogni primari delle persone colpite da catastrofi all'interno del suo territorio e che contribuisca a ridurre l'impatto economico di tali catastrofi per gli Stati membri interessati.
(7)Date le analogie esistenti tra la fornitura di sostegno di emergenza per far fronte ai bisogni primari delle persone colpite da catastrofi all'interno dell'Unione e la fornitura di aiuti umanitari alle vittime di catastrofi naturali o provocate dall'uomo in paesi terzi, tutti gli interventi condotti ai sensi del presente regolamento dovrebbero rispettare i principi umanitari concordati a livello internazionale. Tali azioni costituiscono misure adeguate alla situazione economica degli Stati membri che si trovano a far fronte a dette difficoltà e che integrano l'azione dell'Unione volta ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e protezione dalle catastrofi naturali o provocate dall'uomo.
(8)Data la necessità di agire in uno spirito di solidarietà, il sostegno di emergenza fornito ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere finanziato dal bilancio generale dell'Unione, oltre che da eventuali contributi di altri donatori pubblici o privati.
(9)Il rimborso delle spese, l'aggiudicazione di appalti pubblici e la concessione di sovvenzioni a norma del presente regolamento dovrebbero essere conformi al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), tenendo conto della specificità del sostegno di emergenza. È pertanto opportuno disporre che la concessione di sovvenzioni e l'aggiudicazione di appalti pubblici possano avvenire direttamente o indirettamente e che le sovvenzioni possano finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili ed essere concesse con effetto retroattivo. La Commissione dovrebbe poter finanziare gli interventi di sostegno di emergenza condotti da qualsiasi organizzazione che, indipendentemente dalla sua natura giuridica pubblica o privata, sia in possesso dell'esperienza necessaria e ricorra a tal fine alla gestione diretta o indiretta, a seconda dei casi.
(10)È inoltre opportuno fare appello ad organizzazioni con cui la Commissione abbia concluso accordi quadro di partenariato ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio (4), alla luce della pertinenza dell'esperienza acquisita da tali organizzazioni nella fornitura di aiuti umanitari in stretto coordinamento con la Commissione. Ove possibile, e al fine di massimizzare le sinergie e l'efficienza di qualsiasi sostegno di emergenza fornito ai sensi del presente regolamento, è opportuno cercare di coinvolgere organizzazioni non governative locali tramite organizzazioni partner e accordi quadro di partenariato.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1458309961777&uri=CELEX:32016R0369