Decisione (UE) 2016/342 del Consiglio del 12 Febbraio 2016.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 37 in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 1,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 7, con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto i), e con l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente alla decisione (UE) 2015/1988 del Consiglio (1), l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, e il Kosovo («accordo»), è stato firmato a nome dell’Unione il 22 ottobre 2015, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(2)L’Unione e il Kosovo hanno forti legami e sono accomunati da valori e dal desiderio di consolidare tali legami e di instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano al Kosovo di rafforzare ed estendere ulteriormente le relazioni con l’Unione.

(3)Il «primo accordo sui principi che disciplinano la normalizzazione delle relazioni» è stato raggiunto il 19 aprile 2013 nel quadro del dialogo facilitato dall’UE.

(4)L’accordo prevede l’istituzione di un’associazione tra l’Unione e il Kosovo caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari. Contiene inoltre disposizioni che rientrano nell’ambito di applicazione del titolo V, capo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TUE) riguardante la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione. La decisione di concludere l’accordo dovrebbe pertanto fondarsi sulla base giuridica che prevede l’istituzione di un’associazione che consente all’Unione di assumere impegni in tutti i settori contemplati dai trattati e sulla base giuridica per gli accordi nei settori contemplati dal titolo V, capo 2, TUE.

(5)Si tratta di un accordo che riguarda la sola UE. Gli impegni e la cooperazione dell’Unione ai sensi dell’accordo riguardano unicamente i settori coperti dall’acquis o dalle politiche esistenti dell’Unione. La firma e la conclusione dell’accordo come un accordo che riguarda esclusivamente l’UE non pregiudicano la natura e la portata di accordi analoghi che saranno negoziati in futuro. Non pregiudicano inoltre le competenze conferite alle istituzioni dell’UE dai trattati e le posizioni di dette istituzioni e degli Stati membri su tali competenze. L’accordo prevede una cooperazione di ampio respiro in vari ambiti politici, compreso il settore della giustizia e degli affari interni.

(6)La conclusione dell’accordo non pregiudica la posizione degli Stati membri sullo status del Kosovo, posizione che ciascuno di essi deciderà conformemente alla rispettiva prassi nazionale e al diritto internazionale.

(7)Inoltre, nessuna parola, formulazione o definizione utilizzata nella presente decisione e nel testo dell’accordo allegato, né l’eventuale ricorso a tutte le basi giuridiche necessarie per la conclusione dell’accordo, costituiscono un riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente da parte dell’Unione, né un riconoscimento del Kosovo come tale da parte di singoli Stati membri, laddove essi non si siano pronunciati precedentemente in tal senso.

(8)La conclusione dell’accordo per quanto riguarda le materie di competenza della Comunità europea dell’energia atomica è oggetto di una procedura distinta.

(9)È opportuno approvare detto accordo,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

L’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, e il Kosovo, è approvato, a nome dell’Unione, per le parti che rientrano nell’ambito di applicazione del TUE e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 144 dell’accordo. (2)

Articolo 3

1.Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto, per l’Unione, dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, conformemente alle responsabilità che le/gli derivano dai trattati e nella sua qualità di presidente del Consiglio «Affari esteri».

Il comitato di stabilizzazione e di associazione è presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. La Commissione è autorizzata ad approvare a nome dell’Unione le modifiche all’accordo se quest’ultimo ne prevede l’adozione da parte del comitato di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 4

La presente decisione lascia impregiudicata la posizione degli Stati membri e dell’Unione sullo status del Kosovo.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles,il 12 Febbraio 2016

Per il Consiglio

Il Presidente

J.R.V.A.DIJSSELBLOEM

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0342

 

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