La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il 29 aprile 2015 il fornitore MAHLE Behr GmbH & Co. KG («il richiedente») ha inoltrato una richiesta di approvazione di un serbatoio ad accumulo entalpico come tecnologia innovativa. La completezza della domanda è stata valutata conformemente all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione (2). La Commissione ha individuato l'assenza di alcune informazioni rilevanti nella domanda originale e ha chiesto al richiedente di completarla. Il 27 maggio 2015 il richiedente ha fornito le informazioni mancanti. La domanda è stata ritenuta completa e il suo periodo di valutazione da parte della Commissione è iniziato il giorno successivo alla data ufficiale di ricevimento delle informazioni complete, ovvero il 28 maggio 2015.
(2)La domanda è stata valutata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e alle linee guida tecniche per la preparazione di richieste di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 (Linee guida tecniche, versione febbraio 2013) (3).
(3)La domanda si riferisce a un serbatoio ad accumulo entalpico che, grazie a un riscaldamento più rapido del motore, riduce le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dopo un avviamento a freddo di un motore a combustione interna.
(4)La Commissione ritiene che le informazioni fornite nella domanda dimostrino che sono stati soddisfatti i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e agli articoli 2 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
(5)Il richiedente, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 725/2011, ha dimostrato che il 3 % od oltre del numero complessivo di autovetture nuove immatricolate nel corso dell'anno di riferimento 2009 non era dotato di un serbatoio ad accumulo entalpico.
(6)Il richiedente ha utilizzato un metodo di prova completo conformemente alle linee guida e ha definito come veicolo di riferimento un veicolo munito di serbatoio ad accumulo entalpico disattivato.
(7)Il richiedente ha presentato un metodo di prova per accertare la riduzione delle emissioni di CO2. La Commissione ritiene che il metodo di prova fornisca risultati verificabili, ripetibili e confrontabili, accertando in maniera realistica, e sulla base di validi dati statistici, la riduzione delle emissioni di CO2 per effetto della tecnologia innovativa, come previsto dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
(8)Alla luce di quanto esposto il richiedente ha dimostrato in modo soddisfacente che la riduzione delle emissioni ottenuta con un serbatoio ad accumulo entalpico è almeno pari a 1 g di CO2/km.
(9)Dato che il serbatoio ad accumulo entalpico non è attivato per la prova di omologazione sulle emissioni di CO2 di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e al regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (5), la Commissione reputa che la tecnologia in questione non è coperta dal normale ciclo di prova.
(10)L'attivazione del serbatoio ad accumulo entalpico non dipende da una scelta operata dal conducente. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il fabbricante sia responsabile per la riduzione delle emissioni di CO2 dovute all'uso della tecnologia innovativa.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0362