Il Consiglio Generale del Comitato europeo del Rischio Sistemico,
visto il Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1), e in particolare l’articolo 3 e gli articoli da 16 a 18,
visto il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (2) e in particolare l’articolo 458,
vista la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (3), e in particolare il titolo VII, capitolo 4, sezione II,
vista la Decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (4), e in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettera e), e gli articoli da 18 e 20,
Considerando quanto segue:
(1)Nell’Unione il sistema finanziario è altamente integrato. Ciò significa che di frequente soggetti esteri prestano servizi finanziari transfrontalieri. Nel mercato unico, i prestatori di servizi finanziari in un determinato Stato membro possono scegliere tra prestare servizi finanziari tramite controllate o filiali ubicate in un altro Stato membro ovvero fornire direttamente servizi finanziari transfrontalieri. Tale situazione può comportare che politiche macroprudenziali a livello nazionale abbiano effetti considerevoli a livello transfrontaliero.
(2)Di solito, i fornitori di servizi finanziari esteri che prestano servizi finanziari transfrontalieri sia direttamente che tramite le proprie filiali in altri Stati membri non sono toccati da misure di politica macroprudenziale che si applicano ai prestatori nazionali di servizi finanziari in quegli Stati. Di conseguenza, i prestatori di servizi finanziari, altrimenti soggetti a tali obblighi, ossia per aver costituito una controllata in loco, sono incentivati a veicolare le proprie attività mediante canali alternativi per sottrarsi alle misure adottate dal paese ospitante. La propagazione degli effetti e l’arbitraggio regolamentare che deriva da tale condotta possono compromettere l’efficacia di misure nazionali di politica macroprudenziale.
(3)Inoltre la concorrenza può essere distorta se le filiali di prestatori esteri di servizi finanziari e i prestatori esteri di servizi finanziari che prestano direttamente servizi finanziari transfrontalieri utilizzano il loro vantaggio competitivo, come requisiti patrimoniali inferiori per esposizioni generate nello Stato membro di attivazione, nei confronti di prestatori nazionali di servizi finanziari e controllate di prestatori esteri di servizi finanziari in quello Stato membro al fine di accrescere la propria quota di mercato.
(4)Misure di politica macroprudenziale adottate in un paese produrranno effetti esterni sulla stabilità finanziaria di altri paesi attraverso collegamenti transfrontalieri. In generale, gli effetti prodotti saranno positivi, poiché le politiche macroprudenziali riducono i rischi sistemici e la probabilità e l’impatto di crisi sistemiche, migliorando così la stabilità finanziaria negli altri Stati membri. Tuttavia, possono prodursi anche effetti negativi. Per esempio, nonostante siano esposte agli stessi rischi dei prestatori di servizi finanziari nazionali e delle controllate di prestatori esteri di servizi finanziari, di solito le filiali di prestatori esteri di servizi finanziari e i prestatori esteri di servizi finanziari che forniscono direttamente servizi finanziari transfrontalieri non avranno l’obbligo di accrescere la propria resilienza nei confronti di tali rischi, ad esempio mediante l’assoggettamento a misure patrimoniali nazionali nel loro Stato membro d’origine. Inoltre, nella misura in cui tali prestatori di servizi finanziari godono di un vantaggio competitivo rispetto ai prestatori nazionali di servizi finanziari e alle controllate di prestatori esteri di servizi finanziari, ciò potrebbe incoraggiarli ad aumentare la loro esposizioni ai relativi rischi macroprudenziali nello Stato membro di attivazione, esponendo così lo Stato membro d’origine a un rischio maggiore. Se tali rischi macroprudenziali relativi alla fornitura di servizi finanziari dovessero concretizzarsi, le riserve di capitale di tali prestatori di servizi finanziari potrebbero dimostrarsi insufficienti, con conseguenze negative per i rispettivi sistemi finanziari nazionali.
(5)In questo contesto e al fine di assicurare l’efficacia e la coerenza delle politiche macroprudenziali, i responsabili delle politiche macroprudenziali devono prestare debita considerazione a tali effetti transfrontalieri e, ove necessario, utilizzare strumenti di politica idonei a fronteggiarli. Per conseguire tale scopo, il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) raccomanda l’adozione di un approccio basato su due pilastri principali, in particolare: (a) la valutazione sistematica degli effetti transfrontalieri delle politiche macroprudenziali; e (b) risposte politiche coordinate, se necessario sotto forma di riconoscimento volontario di misure di politica macroprudenziale. È importante altresì che nell’Unione tali pilastri siano attuati, per quanto possibile, in modo coerente.
(6)Attualmente, la valutazione sistematica degli effetti transfrontalieri di politiche macroprudenziali non ha ricevuto la dovuta attenzione. Ciò è dovuto in parte al fatto che la conoscenza relativa alle (potenziali) vie di propagazione rimane limitata e i dati disponibili non sono stati approfonditamente esaminati al fine di analizzare gli effetti transfrontalieri. Di conseguenza, il CERS ritiene importante che tutti i dati disponibili siano utilizzati in modo sistematico per una migliore comprensione e valutazione degli effetti transfrontalieri.
(7)È importante stabilire una procedura che regoli la valutazione sistematica degli effetti trasnsfrontalieri delle politiche macroprudenziali e miri ad assicurare che i responsabili delle politiche macroprudenziali effettuino una valutazione ex ante dei potenziali effetti transfrontalieri delle misure proposte. Inoltre, considerati anche i requisiti già imposti dal Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), dalla Direttiva 2013/36/UE e dalla Raccomandazione CERS/2013/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico (6), i responsabili delle politiche macroprudenziali dovrebbero valutare ex post gli effetti transfrontalieri effettivi delle loro politiche. L’analisi condotta dagli Stati membri è destinata a integrare quella del CERS.
(8)La risposta politica coordinata caldeggiata dal CERS consiste in un meccanismo di riconoscimento volontario di misure di politica macroprudenziale. La natura volontaria del meccanismo, determinata dalla natura delle raccomandazioni del CERS (7), differenzia tale riconoscimento volontario da quello obbligatorio per talune misure di politica macroprudenziale ai sensi del diritto dell’Unione. La presente raccomandazione, ad eccezione della raccomandazione A, relativa alla valutazione degli effetti transfrontalieri, e della raccomandazione B, relativa alla notifica di misure di politica macroprudenziale, non è destinata ad applicarsi alle misure di politica macroprudenziale per le quali il diritto dell’Unione già dispone il riconoscimento obbligatorio. Attualmente, il riconoscimento obbligatorio è previsto per le misure adottate ai sensi degli articoli 124, paragrafo 5, e 164, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 575/2013, e per la riserva di capitale anticiclica (ove questa sia fissata in misura inferiore alla soglia per il riconoscimento obbligatorio. La stessa eccezione si applica ai coefficienti anticiclici superiori alla soglia per il riconoscimento obbligatorio, poiché la Raccomandazione CERS/2014/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico (8) già raccomanda il pieno riconoscimento dei coefficienti anticiclici tra Stati membri.
(9)Per garantire l’efficacia e la coerenza delle misure nazionali di politica macroprudenziale, è importante integrare il riconoscimento obbligatorio ai sensi del diritto dell’Unione con il riconoscimento volontario, così da ricondurre anche le filiali di prestatori esteri di servizi finanziari e i prestatori esteri di servizi finanziari che forniscono direttamente servizi finanziari transfrontalieri entro l’ambito di applicazione delle misure nazionali di politica prudenziale. L’obiettivo ultimo è quello di applicare lo stesso insieme di requisiti macroprudenziali allo stesso tipo di esposizione al rischio in un determinato Stato membro, a prescindere dalla condizione giuridica e dalla localizzazione del prestatore di servizi finanziari. Ne discende che misure di politica macroprudenziale basate sull’esposizione, in particolare quelle che fronteggiano una specifica esposizione al rischio, dovrebbero essere riconosciute.
(10)La presente raccomandazione dà indicazioni alle autorità competenti riguardo all’adozione di misure riconoscimento in risposta a misure di politica macroprudenziale di altre autorità. Le misure di politica macroprudenziale elencate attivate in uno Stato membro dovrebbero essere riconosciute in tutti gli altri Stati membri. Le misure di politica macroprudenziale saranno elencate nella presente raccomandazione se l’autorità competente all’attivazione chiede il riconoscimento e se il CERS ritiene che la richiesta di riconoscimento sia giustificata. Al fine di garantire l’efficienza del meccanismo di riconoscimento volontario è importante che tali misure siano notificate al CERS in modo tempestivo e sufficientemente dettagliato, utilizzando un modello standard.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016Y0312(02)