Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (1), in particolare l'articolo 19,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione 2013/193/UE del Consiglio (2) autorizza la Repubblica francese («Francia») ad applicare, per un periodo di tre anni, livelli ridotti di tassazione al gasolio e alla benzina senza piombo utilizzati come carburanti per motori nell'ambito di una riforma amministrativa concernente il decentramento di determinate competenze specifiche in precedenza esercitate a livello centrale. La decisione 2013/193/UE ha cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2015.
(2)Con lettera del 20 ottobre 2015 la Francia ha presentato una domanda intesa ad autorizzare le regioni francesi, per un periodo supplementare di due anni dopo il 31 dicembre 2015, a continuare ad applicare una riduzione delle aliquote di tassazione non superiore a 17,7 EUR per 1 000 litri di benzina senza piombo e 11,5 EUR per 1 000 litri di gasolio.
(3)La decisione di esecuzione 2013/193/UE è stata adottata in considerazione del fatto che la misura richiesta dalla Francia soddisfaceva le condizioni di cui all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, consentendo esenzioni o riduzioni fiscali esclusivamente sulla base di considerazioni politiche specifiche. In particolare, si è tenuto presente che la misura non avrebbe ostacolato il corretto funzionamento del mercato interno. Inoltre, la misura risultava conforme alle pertinenti politiche dell'Unione.
(4)La misura nazionale rientra nell'ambito di una politica volta ad accrescere l'efficienza amministrativa tramite il miglioramento della qualità e la riduzione del costo dei servizi pubblici, nonché di una politica di decentramento. La Francia intende offrire alle regioni un incentivo supplementare per migliorare in modo trasparente la qualità della loro amministrazione. A questo proposito, la decisione di esecuzione 2013/193/UE prevede che le riduzioni siano stabilite in funzione delle condizioni socioeconomiche delle regioni in cui sono applicate. Di conseguenza, un certo numero di regioni che hanno un prodotto interno lordo inferiore o una disoccupazione superiore alla media nazionale hanno applicato aliquote più basse. Nel complesso, la misura nazionale si basa su considerazioni politiche specifiche.
(5)In conseguenza dei rigidi limiti posti alla riduzione delle aliquote su base regionale e dell'esclusione del gasolio commerciale utilizzato come propellente dall'ambito di applicazione della misura, il rischio di distorsioni della concorrenza sul mercato interno è molto limitato.
(6)Non sono stati individuati ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno con riguardo in particolare alla circolazione dei prodotti di cui trattasi in quanto prodotti sottoposti ad accisa.
(7)La misura sarà preceduta da un aumento dell'imposta. In questo contesto e alla luce delle condizioni dell'autorizzazione, nonché in virtù dell'esperienza maturata, attualmente la misura nazionale non sembra essere in contrasto con le politiche dell'Unione in materia di energia e di cambiamento climatico.
(8)A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, qualsiasi autorizzazione concessa in base a quest'ultimo deve essere rigorosamente limitata nel tempo. La Francia ha chiesto che l'autorizzazione sia concessa per un periodo di due anni. È pertanto opportuno limitare il periodo di applicazione della presente decisione a due anni.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_067_R_0006