Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 74, e l'articolo 78, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)A norma della decisione 185/2014/UE (1), l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (l'«accordo») è stato firmato dalla Commissione l'11 febbraio 2014, con riserva della sua conclusione.
(2)È opportuno approvare l'accordo.
(3)Come indicato nel considerando 21 del regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione di tale regolamento e sono vincolati dallo stesso. Detti paesi devono pertanto dare attuazione all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 439/2010, prendendo parte alla presente decisione. Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano pertanto alla presente decisione.
(4)Come indicato nel considerando 22 del regolamento (UE) n. 439/2010, la Danimarca non partecipa all'adozione di tale regolamento e non è vincolata dallo stesso. La Danimarca non partecipa pertanto alla presente decisione,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo è approvato a nome dell'Unione.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio, a nome dell'Unione, provvede alla notifica di cui all'articolo 13, paragrafo 1, dell'accordo (3).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles,il 25 Febbraio 2016
Per il Consiglio
Il Presidente
K.H.D.M. DIJKHOFF
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0350