La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il Consiglio europeo tenutosi il 20 e 21 marzo 2014 ha sollecitato «la rapida attuazione di tutte le misure per conseguire l’obiettivo di realizzare l’interconnessione di almeno il 10 % della capacità di produzione di energia elettrica installata per tutti gli Stati membri.» Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a proporre obiettivi di interconnessione specifici da realizzare entro il 2030.
(2)La comunicazione della Commissione dal titolo «Strategia europea di sicurezza energetica» (1) proponeva di alzare l’attuale obiettivo di interconnessione del 10 % portandolo al 15 % entro il 2030, tenendo conto degli aspetti relativi ai costi e delle potenzialità per gli scambi commerciali nelle regioni di riferimento.
(3)Il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 ha invitato la Commissione a riferire con cadenza regolare in merito all’obiettivo da raggiungere, ossia il traguardo del 15 % entro il 2030 come proposto dalla Commissione, e a realizzare tale obiettivo essenzialmente grazie all’attuazione di progetti di interesse comune
(4)Nella sua comunicazione intitolata «Strategia quadro per un’Unione dell’energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici» (2) la Commissione ha rammentato che un obiettivo specifico di interconnessione minima per l’energia elettrica, da raggiungere entro il 2020, è stato fissato al 10 % della capacità di produzione elettrica installata degli Stati membri. Nella stessa comunicazione la Commissione ha dichiarato che nel 2016 riferirà sulle misure necessarie per raggiungere il traguardo del 15 % entro il 2030.
(5)Nella sua comunicazione «Raggiungere l’obiettivo del 10 % di interconnessione elettrica» (3), la Commissione ha sottolineato che il completamento del mercato interno dell’energia elettrica, in particolare l’uscita dall’isolamento di alcune regioni (le cosiddette «isole energetiche»), la sicurezza dell’approvvigionamento energetico per tutti i consumatori e l’aumento della quota di energia elettrica proveniente da fonti energetiche rinnovabili variabili richiedono una capacità di interconnessione superiore al 10 %, e gli sforzi dell’UE e degli Stati membri devono essere guidati dalla necessità di raggiungere entro il 2030, in tutti i paesi UE, almeno il 15 % di interconnettività.
(6)Il Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2015 ha chiesto di accelerare i progetti relativi alle infrastrutture per l’energia elettrica e il gas, comprese le interconnessioni in particolare con le regioni periferiche, al fine di garantire la sicurezza energetica e il buon funzionamento del mercato interno dell’energia.
(7)Nel contempo, le differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la posizione geografica e la struttura del mix energetico e dell’approvvigionamento impongono il ricorso a un approccio specifico a seconda dei casi, che si basi su un’attenta valutazione delle strozzature e tenga conto dei costi. Le strutture di cooperazione regionale, ossia i gruppi regionali per l’energia elettrica istituiti dal regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) («regolamento TEN-E») nonché i pertinenti gruppi ad alto livello per le infrastrutture energetiche rappresenteranno un ambito di rilievo per discutere e concordare il modo di procedere.
(8)Questi gruppi ad alto livello aggiungono una dimensione politica, una direzione strategica e orientamenti pratici relativi ai lavori tecnici, agevolando nel contempo la definizione e la promozione dei progetti prioritari nelle regioni interessate. Nel 2015 sono stati istituiti due nuovi gruppi ad alto livello, oltre al gruppo ad alto livello sul Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico (BEMIP), riformato nello stesso anno: il gruppo ad alto livello sulle interconnessioni per l’Europa sud-occidentale (Penisola iberica) e il gruppo sull’interconnessione del gas nell’Europa centrale e sudorientale (CESEC).
(9)Il gruppo dovrebbe essere istituito per fornire alla Commissione e alle strutture di cooperazione regionale la consulenza tecnica per tradurre al meglio l’obiettivo del 15 % di interconnessione in obiettivi regionali, nazionali e/o frontalieri nonché in merito alle questioni tecniche connesse all’attuazione delle interconnessioni necessarie, comprese quelle relative alla realizzazione dell’obiettivo di interconnessione del 10 %.
(10)La struttura del gruppo di esperti dovrebbe garantire una rappresentanza equilibrata dei settori di competenza e di interesse rilevanti nonché una rappresentanza equilibrata di genere e di provenienza geografica. Il gruppo dovrebbe pertanto essere composto da rappresentanti dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) e delle reti europee dei gestori dei sistemi di trasmissione, in particolare dell’energia elettrica (ENTSO-E) nonché da esperti e organizzazioni in rappresentanza dell’industria, delle università e delle organizzazioni non governative con adeguata competenza in materia di mercato interno dell’energia e di questioni di interconnessione elettrica.
(11)Occorre stabilire le regole per la divulgazione delle informazioni da parte dei membri del gruppo.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0310(01)