La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 415, paragrafo 3, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (2) specifica le modalità in base alle quali gli enti sono tenuti a segnalare, in generale, le informazioni pertinenti in merito all'osservanza dei requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 e, in particolare, le disposizioni relative al requisito di copertura della liquidità espresso come coefficiente. Dato che il quadro normativo in materia di coefficiente di copertura della liquidità istituito dal regolamento (UE) n. 575/2013 è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (3), il regolamento (UE) n. 680/2014 dovrebbe essere aggiornato di conseguenza per rispecchiare le modifiche del quadro normativo in materia di requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi. Gli aggiornamenti riflettono, tra l'altro, la mutata natura della segnalazione del coefficiente di copertura della liquidità, che, da semplice strumento di monitoraggio nel periodo precedente l'adozione del regolamento (UE) 2015/61 e di raccolta dati ai fini dell'elaborazione di quest'ultimo, è diventato un vero e proprio strumento di controllo prudenziale dopo l'adozione del regolamento.
(2)Il regolamento (UE) n. 680/2014 dovrebbe inoltre essere aggiornato per precisare ulteriormente le istruzioni e le definizioni utilizzate per le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e per correggere i refusi, riferimenti errati e incoerenze di formattazione evidenziati nel corso dell'applicazione.
(3)Dato che il regolamento delegato (UE) 2015/61 specifica il requisito di copertura della liquidità solo per gli enti creditizi, le disposizioni del regolamento (UE) n. 680/2014 in materia di coefficiente di copertura della liquidità continuano ad applicarsi a tutti gli altri enti, ad eccezione degli enti creditizi.
(4)È necessario elaborare nuovi modelli e relative nuove istruzioni per gli enti creditizi, date le caratteristiche del requisito di copertura della liquidità nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, il quale migliora l'uso di tali modelli a fini di vigilanza. In altri termini, l'aggiornamento dei modelli e delle istruzioni è necessario al fine di includere tutti gli elementi necessari per il calcolo del coefficiente. Inoltre l'aggiornamento è opportuno, in quanto gli elementi da segnalare nei modelli aggiornati rispecchiano sostanzialmente ed effettivamente gli elementi segnalati nei modelli originari, ed occorre che la loro segnalazione sia solo più dettagliata e abbia una struttura e un formato corrispondenti alle caratteristiche del requisito di copertura della liquidità di cui al regolamento delegato (UE) 2015/61.
(5)Le segnalazioni a fini di vigilanza in generale e le segnalazioni relative al coefficiente di copertura della liquidità in particolare sono necessarie per consentire alle autorità competenti di verificare la conformità degli enti ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 e, in questo caso particolare, al coefficiente di copertura della liquidità. Dato che è necessario verificare in generale l'effettiva osservanza del coefficiente di copertura della liquidità, i modelli per la segnalazione a fini di vigilanza del requisito di copertura della liquidità dovrebbero comprendere voci che riguardano direttamente il calcolo del requisito, nonché altre voci (le cosiddette «voci per memoria») che sono strettamente correlate con il coefficiente di copertura della liquidità e che ne consentono una corretta interpretazione nel più generale contesto del profilo di liquidità dell'ente.
(6)Per concedere un periodo di tempo sufficiente alle autorità di vigilanza e agli enti per prepararsi all'applicazione dei nuovi modelli per la segnalazione e delle nuove istruzioni, la data di prima applicazione di questi ultimi dovrebbe essere rinviata di sei mesi rispetto alla data di pubblicazione del presente regolamento.
(7)L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0322