Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/330 della Commissione dell'8 Marzo 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)In conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012, le preferenze tariffarie del regime generale del sistema di preferenze generalizzate (SPG) sono sospese per quanto concerne i prodotti di una sezione SPG originari in un paese beneficiario dell'SPG qualora, per tre anni consecutivi, il valore medio delle importazioni di tali prodotti nell'Unione provenienti da tale paese beneficiario dell'SPG ecceda le soglie fissate nell'allegato VI di detto regolamento.

(2)A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 e sulla base di statistiche del commercio riguardanti gli anni civili 2009-2011, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1213/2012 della Commissione (2) ha stabilito l'elenco delle sezioni dei prodotti per i quali le preferenze tariffarie sono state sospese dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.

(3)Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 978/2012, ogni tre anni la Commissione dovrebbe riesaminare tale elenco mediante un atto di esecuzione al fine di sospendere o di ristabilire le preferenze tariffarie. L'elenco rivisto dovrebbe applicarsi per tre anni a decorrere dal 1o gennaio 2017. L'elenco si basa su statistiche del commercio riguardanti gli anni civili 2012-2014 come disponibili il 1o settembre 2015 e prende in considerazione le importazioni provenienti dai paesi beneficiari dell'SPG elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 applicabile in tale data. Non si tiene tuttavia conto del valore delle importazioni provenienti dai paesi beneficiari dell'SPG che a partire dal 1o gennaio 2017 non beneficiano più delle preferenze tariffarie in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012.

(4)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

L'elenco dei prodotti delle sezioni SPG per le quali le preferenze tariffarie previste all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 978/2012 sono sospese nei confronti dei paesi beneficiari dell'SPG interessati figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,l'8 Marzo 2016

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0330

 

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