Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/313 della Commissione dal 1° Marzo 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 415, paragrafo 3, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)Il capo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (2) prevede segnalazioni sulla liquidità da parte degli enti creditizi su base individuale e consolidata. Per rafforzare la vigilanza effettiva sulla liquidità, è opportuno richiedere la segnalazione delle ulteriori metriche di controllo della liquidità di cui all'articolo 415, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Questo dovrebbe fornire un quadro più completo della posizione di liquidità di un ente, proporzionato rispetto alla natura, alla dimensione e alla complessità delle sue attività.

(2)Le ulteriori metriche di controllo della liquidità oggetto di segnalazione dovrebbero comprendere: metriche basate sulla concentrazione del finanziamento (funding) per controparte e tipo di prodotto, in quanto queste metriche consentono di individuare controparti e strumenti di rilevanza tale che un ritiro di fondi o un calo della liquidità del mercato potrebbero causare problemi di liquidità; metriche basate sulla concentrazione della capacità di compensazione per emittente o controparte, in quanto queste metriche forniscono informazioni circa la concentrazione dell'ente segnalante con riferimento alle dieci principali detenzioni di attività o linee di liquidità concesse all'ente; metriche basate sui prezzi per finanziamenti di varia durata e il rinnovo dei finanziamenti, che rappresentano informazioni che saranno utili nel tempo, via via che le autorità di vigilanza vengono informate di modifiche nei differenziali, volumi e scadenze dei finanziamenti.

(3)Le segnalazioni delle ulteriori metriche di controllo della liquidità dovrebbero essere utilizzate dalle autorità competenti nell'ambito del loro processo di revisione e valutazione prudenziale, nonché nell'ambito dei collegi delle autorità di vigilanza e come strumento di allarme precoce nel contesto della vigilanza quotidiana.

(4)Le segnalazioni delle ulteriori metriche di controllo della liquidità dovrebbero essere allineate con il livello di applicazione e di segnalazione per il requisito in materia di copertura della liquidità conformemente agli articoli da 6 a 10 e all'articolo 415, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

(5)Per garantire la proporzionalità, dovrebbero essere consentite segnalazioni trimestrali, anziché mensili, nel caso in cui un ente non faccia parte di un gruppo con filiazioni o enti imprese madri ubicate in giurisdizioni diverse da quella della sua autorità competente, il totale del bilancio dell'ente rappresenti solo una quota ridotta della somma dei totali dei bilanci individuali di tutti gli enti all'interno del rispettivo Stato membro e le attività totali dell'ente non siano significative.

(6)Data l'importanza delle segnalazioni delle ulteriori metriche di controllo della liquidità ai fini di un'adeguata vigilanza e come strumento di allarme precoce nel contesto della vigilanza quotidiana, il presente regolamento dovrebbe essere attuato rapidamente. Tuttavia, per agevolare l'attuazione iniziale del presente regolamento da parte degli enti e delle autorità competenti, nei primi sei mesi di applicazione la data d'invio prevista per la segnalazione mensile delle ulteriori metriche di controllo della liquidità dovrebbe essere il trentesimo anziché il quindicesimo giorno di calendario successivo alla data di riferimento per le segnalazioni.

(7)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

(8)L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(9)Conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, la Commissione ha approvato, con modifiche, il progetto di norma tecnica di attuazione presentato dall'ABE, spiegando le ragioni delle modifiche. L'ABE ha emesso un parere formale in cui accetta le modifiche proposte tranne quelle relative alla segnalazione delle attività liquide e dei deflussi e degli afflussi di cassa attesi («le fasce di scadenza») e fornisce una serie di motivazioni del suo approccio.

(10)La Commissione ha valutato attentamente le motivazioni fornite dall'ABE a sostegno dell'adozione di norme sulla segnalazione per le fasce di scadenza basate sul metodo di segnalazione provvisorio di cui al regolamento (UE) n. 575/2013. Questo metodo, tuttavia, dovrà essere modificato ai fini di un allineamento totale con il metodo definitivo stabilito nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (4), che si applica dal 1o ottobre 2015.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0313

 

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