Decisione (UE) 2016/298 del Consiglio del 29 Febbraio 2016.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto l'allegato III dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

vista la decisione n. 5/2004 del comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 17 dicembre 2004, relativa al regolamento finanziario del centro per lo sviluppo delle imprese (2),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Nel corso della sua 39a sessione, svoltasi a Nairobi, Kenia, dal 19 al 20 giugno 2014, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha convenuto, in una dichiarazione comune, di procedere alla chiusura ordinata del centro per lo sviluppo delle imprese («CSI») e alla modifica dell'allegato III dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro («accordo di partenariato ACP-UE»), e, a tal fine, ha delegato al comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di portare avanti la procedura ai fini dell'adozione delle decisioni necessarie.

(2)Nella decisione n. 4/2014 (3) il comitato degli ambasciatori ACP-UE ricorda che la chiusura del CSI deve rispettare le competenze delle autorità di supervisione del CSI che figurano nell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE e le modalità dettagliate stabilite dal Consiglio dei ministri ACP-UE nella dichiarazione comune.

(3)L'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE stabilisce che il comitato degli ambasciatori è tenuto a controllare la strategia generale del CSI e a sorvegliare l'operato del consiglio di amministrazione.

(4)L'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE stabilisce che il consiglio di amministrazione del CSI «stabilisce il regolamento finanziario, il regolamento relativo al personale e le modalità di funzionamento».

(5)La richiesta rivolta dal consiglio di amministrazione del CSI al comitato degli ambasciatori ACP-UE con lettera del 19 ottobre 2015 spiega che, nell'ambito della chiusura del CSI, il consiglio di amministrazione del CSI desidera derogare all'articolo 27, paragrafi 1 e 5, della decisione n. 4/2014 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE del 23 ottobre 2014 relativa al mandato da conferire al consiglio di amministrazione del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) («regolamento finanziario del CSI») e chiede l'approvazione preventiva delle autorità di supervisione.

(6)La modifica del regolamento finanziario e del regime del personale del CSI (4) («regime del personale del CSI») o le relative deroghe, in funzione delle eventuali esigenze derivanti dall'attuazione del processo di chiusura ordinata del CSI, richiedono una procedura flessibile.

(7)L'obbligo di nominare per un periodo di tre anni una società di revisione, previsto all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento finanziario del CSI, e l'obbligo per detta società di redigere ogni anno una relazione in conformità dell'articolo 27, paragrafo 5, di tale regolamento necessiatano di essere adeguati al fine di assicurare una procedura di chiusura dell'organismo maggiormanet efficiente,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

1.La posizione che deve essere adottata dal'Unione europea in sede di comitato degli ambasciatori ACP-UE in merito all'approvazione delle deroghe al regolamento finanziario del CSI è basata sul progetto di decisione del comitato degli ambasciatori ACP-UE accluso alla presente decisione.

2.I rappresentanti dell'Unione nel comitato degli ambasciatori ACP-UE possono acconsentire a modifiche marginali del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Dopo la sua adozione, la decisione del comitato degli ambasciatori ACP-UE è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles,il 29 Febbraio 2016

Per il Consiglio

Il Presidente

H.G.J. KAMP

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0298

 

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