La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. L'allegato di tale decisione delimita ed elenca determinate zone differenziate secondo il livello di rischio basato sulla situazione epidemiologica. Tale elenco comprende alcune zone di Estonia, Italia, Lettonia, Lituania e Polonia.
(2)Dall'inizio del mese di agosto 2014 sono stati riportati diversi nuovi focolai nei suini domestici in prossimità del confine della Lettonia con paesi terzi, nonché in prossimità del confine con l'Estonia. Sono stati riscontrati casi in popolazioni di suini selvatici in Lettonia, in zone attualmente non incluse nell'ambito di applicazione della decisione di esecuzione 2014/178/UE. Inoltre dall'inizio del mese di agosto 2014 si sono verificati diversi nuovi focolai nei suini domestici in Lituania e Polonia. Il numero, la dimensione e l'ubicazione dei focolai indicano una modifica della distribuzione della malattia.
(3)L'evoluzione della situazione epidemiologica attuale dovrebbe essere tenuta in considerazione nella valutazione del rischio rappresentato dalla situazione zoosanitaria in Lettonia, Lituania, Polonia e nei paesi terzi limitrofi. Affinché le misure di lotta contro la malattia possano essere mirate, per prevenire la diffusione della peste suina africana nonché per prevenire inutili turbative degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, occorre modificare l'elenco dell'Unione delle zone soggette a misure di protezione previste dalla decisione di esecuzione 2014/178/UE al fine di tenere conto dell'attuale situazione zoosanitaria per quanto riguarda tale malattia in Lettonia, Lituania e Polonia e nei paesi terzi confinanti.
(4)È pertanto necessario modificare l'allegato della decisione 2014/178/UE per includervi le pertinenti zone dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e della Polonia.
(5)La decisione di esecuzione 2014/178/UE deve quindi essere modificata di conseguenza.
(6)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/178/UE è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 Agosto 2014
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_259_R_0005