Decisione della Commissione del 25 Febbraio 2016 che istituisce un Comitato Scientifico, Tecnico ed Economico per la Pesca.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 26,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 43 del trattato assegna all’Unione europea e agli Stati membri il compito di stabilire le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP).

(2)Al fine di attuare la politica dell’Unione europea nel settore della pesca e dell’acquacoltura, è necessaria l’assistenza di esperti scientifici altamente qualificati, specialmente per quanto concerne l’applicazione delle conoscenze in materia di biologia marina e della pesca, di tecnologia degli attrezzi da pesca, di economia della pesca, di governance della pesca, degli effetti della pesca sugli ecosistemi, dell’acquacoltura o di altre discipline analoghe, o per quanto concerne la raccolta, la gestione e l’utilizzo di dati nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

(3)È pertanto necessario istituire un gruppo di esperti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e definirne mansioni e struttura. Tale assistenza dovrebbe essere fornita da un Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) permanente istituito dalla Commissione.

(4)In fase di elaborazione della PCP, la Commissione dovrebbe, ove opportuno, consultare il gruppo CSTEP sulle tematiche relative alla conservazione e alla gestione delle risorse marine vive, compresi gli aspetti biologici, economici, ambientali, sociali e tecnici, in conformità dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il parere del gruppo dovrebbe ispirarsi ai principi di eccellenza, indipendenza, imparzialità e trasparenza.

(5)Per esercitare le mansioni previste, il gruppo CSTEP dovrebbe contare un numero adeguato di membri. I membri del gruppo dovrebbero essere esperti indipendenti altamente qualificati e specializzati, selezionati sulla base di criteri oggettivi e attraverso un invito pubblico a presentare candidature. Essi sono nominati a titolo personale e forniscono alla Commissione pareri che sono necessari per l’attuazione della politica comune della pesca. È essenziale che il gruppo si avvalga al meglio delle competenze di esperti esterni degli Stati membri o di paesi terzi, nella misura in cui ciò sia necessario per rispondere a quesiti specifici.

(6)La Commissione non sarebbe in grado di realizzare pienamente gli obiettivi strategici dell’Unione per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca senza il contributo specifico e sostanziale del gruppo CSTEP. Nell’ambito della politica comune della pesca, è necessario che le decisioni si basino sui migliori pareri scientifici disponibili. Per rispettare tale requisito, le proposte politiche della Commissione devono fondarsi sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili. Ai fini dell’attuazione e del monitoraggio della politica comune della pesca dell’UE, il gruppo CSTEP valuta e mette a disposizione i più recenti dati scientifici disponibili in modo da offrire alla Commissione consulenze scientifiche rigorose e tempestive, fondate su dati comprovati. Il parere dello CSTEP è richiesto esplicitamente, tra l’altro, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), dell’articolo 3, lettera c), dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’articolo 9, paragrafi 1 e 5, dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a) e paragrafo 3, dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera b) e paragrafo 5, lettera c), dell’articolo 18, paragrafi 2, 3 e 5, dell’articolo 28, paragrafo 2, lettera a), dell’articolo 29, paragrafi 2 e 4 e dell’articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Lo CSTEP viene inoltre consultato in materia di piani di gestione pluriennali, misure relative agli obblighi di sbarco e gestione della pesca multispecifica e per quanto riguarda la posizione dell’Unione nel quadro delle organizzazioni internazionali della pesca e gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile con i paesi terzi. Pertanto, gli esperti indipendenti che ne fanno parte dovrebbero ricevere, oltre al rimborso delle spese, indennità speciali che siano proporzionate ai compiti specifici ad essi assegnati, in linea con gli standard internazionali.

(7)Il requisito della fornitura dei migliori pareri scientifici disponibili si applica anche alle responsabilità dei membri del gruppo CSTEP che aiutano i servizi della Commissione fornendo un contributo scientifico nel quadro di riunioni di livello sia regionale sia internazionale che rientrano nel processo legislativo previsto dall’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, secondo il quale, in base ai risultati di tali riunioni, gli Stati membri forniscono alla Commissione raccomandazioni comuni sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, che fungeranno da base per l’adozione di atti delegati o di atti di esecuzione. La Commissione ha il compito di facilitare la cooperazione tra gli Stati membri e i pertinenti organismi scientifici, tra i quali lo CSTEP svolge un ruolo di primo piano. Pertanto, le attività del gruppo CSTEP contribuiscono in maniera efficace al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.

(8)Dovrebbero essere stabilite disposizioni relative alla diffusione delle informazioni da parte dei membri del gruppo.

(9)I dati personali dovrebbero essere trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(10)I membri del gruppo nominati in precedenza dovrebbero rimanere in carica fino alla nomina dei nuovi membri.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOC_2016_074_R_0005

 

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