Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 6,
visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), e in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 7,
Considerando quanto segue:
(1)L'articolo 5.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea dispone che, al fine di assolvere i compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), la Banca centrale europea (BCE), assistita dalle banche centrali nazionali (BCN), raccolga le necessarie informazioni statistiche dalle autorità nazionali competenti o direttamente dagli operatori economici.
(2)L'articolo 8, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 2533/98 (2) del Consiglio dispone che i membri del SEBC adottino tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e operative necessarie per garantire la protezione fisica e logica delle informazioni statistiche riservate. A tal fine, la BCE deve definire regole comuni e attuare norme minime al fine di impedirne la divulgazione illecita e l'utilizzo non autorizzato.
(3)Indirizzo BCE/1998/NP28 della Banca centrale europea (3), detta le regole comuni e le norme minime di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del Regolamento (CE) del Consiglio n. 2533/98 che garantisce un minimo livello di protezione delle informazioni statistiche riservate raccolte dalla Banca centrale europea (BCE).
(4)A seguito dell'istituzione del Meccanismo di vigilanza unico (MVU), il Regolamento (UE) n. 2015/573 (4) del Consiglio ha modificato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 8, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 2533/98, permettendo la trasmissione e l'utilizzo di informazioni statistiche riservate per l'assolvimento dei compiti in materia di vigilanza prudenziale attribuiti ai membri del SEBC. L'elaborazione di informazioni statistiche riservate da parte dei membri del SEBC dovrebbe essere soggetta a un'adeguata tutela della riservatezza come prescritto dall'articolo 8, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 2533/98.
(5)Inoltre il Regolamento (UE) n. 2015/373 ha inserito nell'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 2533/98, il nuovo paragrafo 4 bis che permette al SEBC di trasmettere informazioni statistiche riservate ad autorità od organi degli Stati membri responsabili della vigilanza di istituzioni, mercati e infrastrutture finanziarie nei limiti e al livello di dettaglio necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti. Le autorità o gli organi che ricevono informazioni statistiche riservate dovrebbero adottare tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e operative necessarie per garantire la protezione fisica e logica delle informazioni statistiche riservate.
(6)L'Indirizzo BCE/1998/NP28 specifica gli obblighi dei membri del SEBC in merito al trattamento di informazioni statistiche riservate in relazione ai compiti loro conferiti estranei al Meccanismo di vigilanza unico (MVU). Lo stesso livello di protezione dovrebbe essere assicurato nella trasmissione e nel successivo utilizzo di informazioni statistiche riservate in relazione sia alle autorità nazionali competenti (ANC) degli Stati membri partecipanti all'MVU, comprese le BCN nella loro veste di ANC, che alla BCE nell'esercizio dei suoi compiti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013.
(7)L'articolo 6, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 autorizza la BCE, in consultazione con le autorità nazionali competenti e sulla base di una proposta del Consiglio di vigilanza, ad adottare e pubblicare un quadro per l'organizzazione delle modalità pratiche di attuazione di tale articolo che prevede, tra l'altro, che la BCE è responsabile per il funzionamento efficace e coerente dell'MVU.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016O0001