Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 15 luglio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell'Organizzazione mondiale del commercio a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, nel quadro dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia.
(2)I negoziati sono stati condotti dalla Commissione nel quadro delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.
(3)Tali negoziati si sono conclusi e il 7 ottobre 2015 è stato siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII del GATT 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea.
(4)È opportuno firmare l'accordo,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII del GATT 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea, con riserva della conclusione di tale accordo (1).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles,il 12 Febbraio 2016
Per il Consiglio
Il Presidente
J.R.V.A.DIJSSELBLOEM
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0243