Il Comitato esecutivo della Banca Centrale europea,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6,
vista la decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (1), in particolare l'articolo 19,
considerando quanto segue:
(1)La decisione BCE/2007/5 (2) è stata modificata diverse volte e ha subito modifiche sostanziali significative. Poiché ora essa deve essere nuovamente modificata, è opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.
(2)La Banca centrale europea (BCE) è tenuta all'osservanza del principio di efficienza in termini di costi e persegue il miglior rapporto qualità prezzo negli appalti di prodotti, servizi e lavori.
(3)La direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è stata sostituita dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Né questa direttiva né il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) si applicano alla BCE.
(4)La BCE si attiene ai principi generali della normativa sugli appalti contenuti nella direttiva 2014/24/UE e nel regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
(5)L'articolo 6 del regolamento del Consiglio n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (6) dispone che le istituzioni dell'Unione possono determinare nei propri regolamenti interni quali lingue ufficiali sono da utilizzare in casi specifici.
(6)La decisione BCE/2008/17 (7) definisce il quadro per l'appalto congiunto dell'Eurosistema.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0002