Decisione d’Esecuzione della Commissione dell’11 Febbraio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma,

sentito il parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (2),

considerando quanto segue:

(1)A norma del regolamento (UE) n. 649/2012, la Commissione decide, a nome dell’Unione, se autorizzare o vietare l’importazione nell’Unione di ciascuna sostanza chimica cui si applica la procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa (procedura PIC).

(2)Il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) sono stati designati alla funzione di segretariato per l’applicazione della procedura PIC, istituita dalla convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (di seguito «convenzione di Rotterdam») approvata con la decisione 2006/730/CE del Consiglio (3).

(3)In qualità di autorità comune designata, la Commissione è tenuta a trasmettere al segretariato della convenzione di Rotterdam («segretariato») le decisioni sull’importazione concernenti le sostanze chimiche oggetto della procedura PIC per conto dell’Unione e degli Stati membri.

(4)La sostanza chimica metamidofos è stata aggiunta all’allegato III della convenzione di Rotterdam come pesticida con la decisione RC 7/4 adottata durante la settima riunione della conferenza delle parti. Ciò impone a ciascuna parte di trasmettere una risposta relativa all’importazione al segretariato per l’inserimento del metamidofos nell’elenco dei pesticidi. L’attuale elenco, figurante nell’allegato III, di formulati pesticidi altamente pericolosi (formulati liquidi solubili con oltre 600 g di principio attivo/l) contenenti metamidofos sarà rimosso, comprese le risposte relative all’importazione trasmesse per tale voce. La Commissione ha ricevuto informazioni al riguardo dal segretariato sotto forma di un documento di orientamento alla decisione. Il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) vieta l’immissione sul mercato e l’uso del metamidofos come componente di miscele da utilizzare come prodotti fitosanitari.

(5)Occorre modificare le precedenti decisioni relative all’importazione per le sostanze chimiche DDT e ossido di etilene per tener conto dell’allargamento dell’Unione del 1o luglio 2013 e dell’evoluzione della normativa dell’Unione dopo l’adozione di tali decisioni.

(6)L’immissione sul mercato e l’uso dell’ossido di etilene a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) sono limitati a un ambito specifico a norma del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (6). Di conseguenza, l’importazione è consentita solo per il suddetto uso specifico. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere se autorizzare tale uso consentito dal regolamento (UE) n. 528/2012 nel proprio territorio.

(7)La produzione, l’immissione sul mercato e l’uso del DDT, allo stato puro, all’interno di preparati o come componente di articoli, sono vietati nell’Unione europea a norma del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(8)È opportuno adottare la decisione relativa all’importazione per il metamidofos e modificare di conseguenza le decisioni 2005/416/CE (8) e 2009/966/CE (9) della Commissione.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOC_2016_061_R_0006

 

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