Raccomandazione (UE) 2016/193 della Commissione del 10 Febbraio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)Il trasferimento di richiedenti protezione internazionale a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (di seguito «il regolamento Dublino») è stato sospeso dagli Stati membri dal 2011 in seguito a due sentenze, una della Corte europea dei diritti dell'uomo e una della Corte di giustizia dell'Unione europea (2), in cui sono state individuate carenze sistemiche nel sistema di asilo greco che rischiavano di costituire una violazione dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione internazionale trasferiti dagli Stati membri in Grecia a norma del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio (3).

(2)Dal 2011, quando la Corte europea dei diritti dell'uomo ha pronunciato la sentenza M.S.S./Belgio e Grecia, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa monitora la situazione in Grecia in base alle relazioni che la Grecia è tenuta a presentare per dimostrare l'esecuzione della sentenza e alle prove fornite da ONG e organizzazioni internazionali, come l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), che operano in Grecia.

(3)In seguito alla sentenza M.S.S, la Grecia si è impegnata a riformare il suo sistema di asilo in base a un piano d'azione nazionale per la riforma dell'asilo e la gestione della migrazione, presentato nell'agosto 2010 e riveduto nel gennaio 2013 (di seguito «il piano d'azione greco»).

(4)Nel 2011, inoltre, le autorità greche hanno chiesto all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) un sostegno di emergenza per ovviare alle gravi carenze del sistema di asilo nazionale. L'EASO ha fornito un supporto operativo dal 1o aprile 2011 al 31 dicembre 2014. Durante questo periodo, l'invio di squadre di supporto per l'asilo ha aiutato la Grecia a sostenere la creazione dei tre nuovi servizi, l'accoglienza delle persone vulnerabili, il trattamento delle domande di protezione internazionale pendenti, in particolare in secondo grado, e lo sviluppo della capacità di assorbimento dei fondi dell'Unione europea. Il 4 dicembre 2014 la Grecia ha presentato un'ulteriore richiesta di supporto speciale all'EASO, che si è impegnato a fornirlo fino alla fine di maggio 2016.

(5)La situazione in Grecia ha inoltre indotto la Commissione ad avviare nei confronti di questo paese una serie di procedimenti d'infrazione riguardanti, tra l'altro, l'accesso insufficiente alla procedura di asilo, l'inadeguatezza della capacità e delle condizioni di accoglienza, anche nelle strutture di trattenimento, il mancato rilevamento delle impronte digitali dei migranti irregolari e dei richiedenti asilo, l'assenza di un trattamento appropriato dei minori non accompagnati e la mancanza di un'assistenza legale adeguata per i ricorsi. La presente raccomandazione lascia impregiudicato qualsiasi procedimento d'infrazione pendente o futuro avviato dalla Commissione in relazione a questioni sollevate nella raccomandazione stessa.

(6)Al tempo stesso, la Commissione ha svolto un'azione concertata per contribuire a ovviare alle carenze del sistema di asilo della Grecia. La Commissione ha sorvegliato l'attuazione, da parte della Grecia, delle misure previste nel piano d'azione greco e ha fornito un sostegno finanziario e tecnico, concentrandosi, fra l'altro, sulle misure volte ad affrontare le questioni sollevate nei procedimenti d'infrazione. Nell'ottobre 2014 la Commissione ha presentato al Consiglio un documento di lavoro dei suoi servizi (4) che conteneva una valutazione dell'attuazione del piano d'azione greco ed evidenziava le carenze rimanenti del sistema di asilo della Grecia da affrontare con urgenza.

(7)La Commissione ha operato in stretta collaborazione con tutti gli Stati membri interessati e con la Norvegia attraverso riunioni periodiche ad hoc del cosiddetto gruppo «Amici della Grecia», da essa presieduto. Il gruppo è una sede di scambio di informazioni sullo stato di attuazione del piano d'azione greco, consentendo fra l'altro agli Stati membri interessati di proporre misure di cooperazione pratica. La sua riunione più recente si è tenuta il 27 febbraio 2015. La partecipazione dell'EASO, di Frontex, dell'UNHCR e dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) mira inoltre a garantire la disponibilità di informazioni aggiornate sulla situazione in loco.

(8)Alla Grecia è stata assegnata una quota consistente dei finanziamenti dell'Unione europea per il periodo 2014-2020 per aiutarla ad attuare misure nazionali nel campo dell'asilo e della migrazione. Il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e il Fondo Sicurezza interna — Frontiere e visti hanno stanziato per la Grecia un importo totale pari rispettivamente a 294,5 e 214,8 milioni di EUR. Dal 2014 la Grecia ha inoltre ricevuto 133 milioni di EUR supplementari nell'ambito dell'assistenza di emergenza. A ciò si aggiungono i finanziamenti consistenti erogati alla Grecia dal Fondo europeo per i rifugiati nel periodo 2008-2013, che comprendono anche finanziamenti di emergenza il cui importo complessivo è superiore a 50,6 milioni di EUR.

(9)Nel 2015 il forte aumento degli arrivi di migranti ha notevolmente aggravato i problemi della Grecia, esercitando una pressione enorme sulle sue risorse e sulla sua capacità di gestire il massiccio afflusso di migranti da paesi extra-UE, tra cui un gran numero di persone che potrebbero avere bisogno di protezione internazionale. Nel 2015 sono arrivati nelle isole greche oltre 868 000 migranti irregolari, determinando una crisi migratoria e umanitaria che esige interventi urgenti.

(10)Nel maggio 2015 la Commissione europea ha presentato l'agenda europea sulla migrazione (5) e il 14 settembre 2015 il Consiglio ha adottato una decisione per ricollocare 40 000 persone con evidente bisogno di protezione internazionale dall'Italia e dalla Grecia, di cui 16 000 devono essere ricollocate dalla Grecia (6). Il 22 settembre 2015 il Consiglio ha adottato una decisione per ricollocare altre 120 000 persone dall'Italia e dalla Grecia, di cui almeno 50 400 devono esser ricollocate dalla Grecia (7). Conformemente a queste due decisioni del Consiglio, almeno 66 400 persone devono pertanto essere ricollocate dalla Grecia in altri Stati membri nell'arco di un periodo di due anni (8).

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016H0193

 

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