La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 139, paragrafo 2, e l'articolo 144, primo comma, lettera g),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 7 sexies in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 1, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, lo zucchero o l'isoglucosio prodotto nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 136 del medesimo regolamento può essere esportato soltanto entro un limite quantitativo fissato dalla Commissione.
(2)Le modalità di applicazione per le esportazioni fuori quota, in particolare per quanto riguarda il rilascio dei titoli di esportazione, sono fissate dal regolamento (CE) n. 951/2006.
(3)Per la campagna di commercializzazione 2015/2016 è stato inizialmente stimato che la domanda del mercato sarebbe stata soddisfatta fissando il limite quantitativo a 650 000 tonnellate, in equivalente zucchero bianco, per le esportazioni di zucchero fuori quota. Tale limite è stato fissato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1164 della Commissione (3). Tuttavia, secondo le stime più recenti, la produzione di zucchero fuori quota dovrebbe raggiungere il livello di 4 150 000 tonnellate. Occorre perciò garantire ulteriori sbocchi di mercato per lo zucchero fuori quota.
(4)Tenendo presente che il massimale stabilito dall'OMC per le esportazioni della campagna di commercializzazione 2015/2016 non è stato interamente utilizzato, è opportuno aumentare di 700 000 tonnellate il limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota, in modo da fornire ulteriori opportunità commerciali per i produttori di zucchero dell'Unione.
(5)È opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1164.
(6)Per consentire la presentazione delle domande di titoli di esportazione di zucchero fuori quota, occorre abolire la sospensione della presentazione delle domande disposta dall'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1803 della Commissione (4).
(7)Occorre modificare opportunamente il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1803.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1164, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.Per la campagna di commercializzazione 2015/2016, il limite quantitativo di cui all'articolo 139, paragrafo 1, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è di 1 350 000 tonnellate per le esportazioni senza restituzione di zucchero bianco fuori quota del codice NC 1701 99.»
Articolo 2
All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1803, il paragrafo 3 è soppresso.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 12 Febbraio 2016
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_038_R_0002