Decisione (UE) 2016/188 della Banca Centrale europea dell'11 Dicembre 2015.

Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 6, e l'articolo 132,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 34,

visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), e in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 7,

vista la proposta del Consiglio di vigilanza e in consultazione con le autorità nazionali competenti,

considerando quanto segue:

(1)Per l'assolvimento dei compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, conferiti alla Banca centrale europea dal Regolamento (EU) N. 1024/2013, la BCE utilizza le applicazioni, i sistemi, le piattaforme e i servizi informatici del Sistema europeo di banche centrali e dell'Eurosistema nonché le nuove applicazioni, sistemi, piattaforme e servizi informatici specificamente dedicati all'assolvimento dei compiti affidati alla BCE ai sensi del Regolamento (UE) N. 1024/2013 ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del Trattato e dell'articolo 25.2 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

(2)È necessario per il regolare, efficace e coerente funzionamento del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) che le modalità pratiche di cooperazione tra la BCE e le autorità nazionali competenti (ANC) nell'ambito dell'MVU includano le modalità di utilizzo delle applicazioni, dei sistemi, delle piattaforme e dei servizi informatici che sono necessari all'assolvimento dei rispettivi compiti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013.

(3)L'infrastruttura a chiavi pubbliche del Sistema europeo di banche centrali (di seguito, il «PKI-SEBC») è stata creata con la Decisione BCE/2013/1 (2). Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della Decisione BCE/2013/1 le applicazioni, i sistemi, le piattaforme e i servizi informatici del SEBC e dell'Eurosistema di criticità media o al di sopra della media dovrebbero essere accessibili e utilizzabili solo se un utente è stato autenticato mediante un certificato elettronico emesso e gestito da un ente certificatore accreditato dal SEBC conformemente alla disciplina del SEBC/MVU in materia di accreditamento dei certificati, ovvero da un ente certificatore del PKI-SEBC, o da enti certificatori accreditati dal SEBC per TARGET2 e TARGET2 Securities per tali applicazioni.

(4)Il Consiglio direttivo ha identificato la necessità di servizi avanzati per la sicurezza delle informazioni, quali un'autenticazione robusta, firme elettroniche e cifratura, mediante l'uso di certificati elettronici per le applicazioni, i sistemi, le piattaforme e i servizi informatici necessari allassolvimento dei compiti della BCE e delle ANC, in quanto autorità competenti nell'ambito dell'MVU, ai sensi del Regolamento (EU) N. 1024/2013. Pertanto, certificati rilasciati dal PKI-SEBC possono essere utilizzati per accedere e utilizzare applicazioni, i sistemi, le piattaforme e i servizi informatici utilizzati per il funzionamento dell'MVU.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1455286304075&uri=OJ:JOL_2016_037_R_0008

 

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