Il Parlamento europeo,
-Vista la richiesta di revoca dell'immunità di Spyros Danellis, trasmessa l'11 dicembre 2012 dal Procuratore aggiunto presso la Corte Suprema della Repubblica ellenica (rif. 4825/2012) relativamente alla decisione della Corte di appello cretese costituita da tre membri del 9 e 16 ottobre 2012 (rif. 1382/2012) e comunicata in Aula il 6 febbraio 2013,
-Vista l'audizione di Spyros Danellis, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,
-Visto l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976, e l'articolo 62 della Costituzione della Repubblica ellenica,
-Viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010 e 6 settembre 2011 (1),
-Visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,
-Vista la relazione della commissione giuridica (A7-0160/2013),
A.Considerando che il Procuratore aggiunto presso la Corte Suprema della Repubblica ellenica ha richiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Spyros Danellis, deputato al Parlamento europeo, inerente alle eventuali vie di ricorso esperibili in ordine ad un presunto reato;
B.Considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese;
C.Considerando che ai sensi dell'articolo 62 della Costituzione della Repubblica ellenica, durante la legislatura, nessun deputato può essere perseguito, arrestato, detenuto o privato in tutt'altra maniera della sua libertà personale senza autorizzazione previa del Parlamento;
D.Considerando che Spyros Danellis è accusato di aver falsamente accusato un terzo di un atto illecito con l'intento di farlo perseguire per lo stesso, e di ave reso false dichiarazioni su un terzo che potrebbero danneggiare la reputazione e il buon nome di detto terzo, sapendo che tali dichiarazioni erano menzognere;
E.Considerando che tali presunte false dichiarazioni e accuse riguardano la vendita del frutto di olivo e altri alberi sradicati su un terreno espropriato da un appaltatore che eseguiva opere pubbliche nel contesto della costruzione di una diga nel comune di Hersonissos nella Prefettura di Iraklion, di cui Spyros Danellis era sindaco;
F.Considerando che gli atti presunti non costituiscono opinioni né voti espressi nell'esercizio delle funzioni del deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione europea;
G.Considerando che l'accusa è palesemente avulsa dalla carica di deputato al Parlamento europeo di Spyros Danellis ed è invece relativa alla sua precedente carica di sindaco di Hersonissos;
H.Considerando che non si ravvisa alcun motivo per supporre l'esistenza di un fumus persecutionis, tenendo presente in particolare che Spyros Danellis è lungi dall'essere l'unico accusato nel caso di specie;
1.Decide di revocare l'immunità di Spyros Danellis;
2.Incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente al Procuratore della Corte suprema della Repubblica ellenica e a Spyros Danellis.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1455286304075&uri=OJ:JOC_2016_055_R_0026