La Commissione Amministrativa per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale,
visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), ai sensi del quale la Commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e d’interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),
considerando quanto segue:
(1)Il paragrafo 8 della decisione n. H3 (3) richiede una revisione di tale decisione dopo il primo anno di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009.
(2)La terminologia utilizzata nella decisione n. H3 deve essere coerente per motivi di chiarezza. Pertanto, nei casi in cui viene usata, l’espressione «pubblicato per» va sostituita con l’espressione «pubblicato il». Nei casi in cui viene usata, l’espressione «cambio applicabile» va sostituita con l’espressione «cambio pubblicato».
(3)La formulazione del paragrafo 6 della decisione n. H3 ha causato difficoltà interpretative ed è stata applicata in modo diverso dagli Stati membri. Vi è quindi la necessità di modificare la disposizione al fine di chiarire la procedura da applicare,
Ha adottato la seguente decisione:
1.Al paragrafo 3, lettera a) e lettera b), della decisione n. H3 l’espressione «pubblicato per» è sostituita dall’espressione «pubblicato il».
2.Al paragrafo 5 della decisione n. H3 l’espressione «cambio applicabile» è sostituita dall’espressione «cambio pubblicato».
3.Il paragrafo 6 della decisione n. H3 è sostituito dal seguente:
«Ai fini dell’applicazione dell’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009, la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio applicabile tra due valute è:
a)Nel caso di una richiesta di compensazione dagli arretrati/dai pagamenti correnti, il giorno lavorativo immediatamente precedente a quello in cui la parte richiedente ha inviato la richiesta finale di compensazione dagli arretrati/dai pagamenti correnti; oppure
b)Nel caso di una richiesta di recupero, il giorno lavorativo immediatamente precedente a quello in cui la parte richiedente ha inviato la prima richiesta di recupero.
Ai fini del presente paragrafo, per “giorno lavorativo” si intende un giorno lavorativo della Banca centrale europea in cui questa pubblica un tasso di riferimento giornaliero per il cambio di valuta.»
4.La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il Presidente della Commissione Amministrativa
Liene RAMANE
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0211(06)