Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/148 della Commissione del 4 Febbraio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio (1), del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, e l'articolo 8, punto 4,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2 e l'articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Tale regolamento dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto in provenienza dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1.

(2)Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, una sua zona o un suo compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

(3)Gli Stati Uniti figurano nell'elenco di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione dei prodotti in questione, da tutto il suo territorio.

(4)Un accordo tra l'Unione e gli Stati Uniti (4) prevede un rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di una malattia nell'Unione o negli Stati Uniti («l'accordo»).

(5)Il 15 gennaio 2016 gli Stati Uniti hanno confermato la presenza di HPAI del sottotipo H7N8 in un'azienda nello Stato dell'Indiana, che non può pertanto essere più considerato indenne da tale malattia. Le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno immediatamente sospeso il rilascio di certificati veterinari per le partite di prodotti provenienti dallo Stato dell'Indiana e destinati all'esportazione nell'Unione europea. Hanno inoltre attuato una politica di abbattimento totale per contrastare l'HPAI e limitarne la diffusione.

(6)Gli Stati Uniti hanno trasmesso informazioni sulla situazione epidemiologica nel loro territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI e dette informazioni sono state esaminate dalla Commissione. Sulla base di tale valutazione, nonché degli impegni stabiliti nell'accordo e delle garanzie fornite dagli Stati Uniti, è opportuno concludere che, per coprire i rischi connessi con l'introduzione dei prodotti in questione nell'Unione, dovrebbe essere sufficiente limitare le restrizioni relative all'introduzione nell'Unione dei prodotti in questione dalla zona colpita da HPAI, che le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno sottoposto a restrizioni a motivo di focolai in corso.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0148

 

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