Regolamento (UE) 2016/143 della Commissione del 18 Gennaio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Per le sostanze COS-OGA, cerevisane, idrossido di calcio, lecitine, Salix spp cortex, aceto, fruttosio, virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906, Verticillium albo-atrum isolato WCS850 e Bacillus amyloliquefaciens sottospecie plantarum ceppo D747 non sono stati fissati LMR specifici. Poiché tali sostanze non sono state incluse nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, si applica il tenore standard di 0,01 mg/kg di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.

(2)Per quanto riguarda la sostanza COS-OGA, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso (2) che è opportuno inserire tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3)Per quanto riguarda il cerevisane, l'Autorità ha concluso (3) che è opportuno inserire tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(4)Per quanto riguarda il virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906, l'Autorità ha concluso (4) che è opportuno inserire tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(5)L'idrossido di calcio è approvato come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/762 della Commissione (6), la Commissione considera opportuno includere tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(6)La sostanza di base «lecitine» è approvata in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009. Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1116 della Commissione (7), la Commissione considera opportuno includere tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(7)La sostanza Salix spp cortex è approvata come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009. Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1107 della Commissione (8), la Commissione considera opportuno includere tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(8)L'aceto è approvato come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009. Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1108 della Commissione (9), la Commissione considera opportuno includere tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(9)Il fruttosio è approvato come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009. Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1392 della Commissione (10), la Commissione considera opportuno includere tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(10)La sostanza Verticillium albo-atrum isolato WCS850 è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio in forza della direttiva 2008/113/CE della Commissione (11) ed è considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'esposizione naturale al Verticillium albo-atrum isolato WCS850 è molto più elevata rispetto a quella legata all'impiego di tale sostanza come prodotto fitosanitario. L'Autorità ha concluso (12) che il Verticillium albo-atrum isolato WCS850 non è noto per essere patogeno per l'uomo e non produce tossine significative o metaboliti secondari durante il processo di fabbricazione. È pertanto opportuno iscrivere tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0143

 

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