Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 31, paragrafo 1,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,
vista la proposta congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 13 aprile 2011 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica del Kazakhstan per un accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione (l'«accordo»).
(2)I negoziati per l'accordo sono andati a buon fine e l'accordo è stato siglato il 20 gennaio 2015.
(3)L'articolo 281 dell'accordo prevede l'applicazione dell'accordo a titolo provvisorio, in tutto o in parte, prima della sua entrata in vigore.
(4)È opportuno che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione e applicato in parte a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.
(5)La firma dell'accordo a nome dell'Unione e l'applicazione provvisoria di parti dell'accordo tra l'Unione e la Repubblica del Kazakhstan fa salva la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri conformemente ai trattati,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
1.È autorizzata la firma a nome dell'Unione dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con riserva della conclusione di tale accordo.
2.Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 3
1.A norma dell'articolo 281 dell'accordo e subordinatamente alle notificazioni ivi previste, le seguenti parti dell'accordo sono applicate in via provvisoria tra l'Unione e la Repubblica del Kazakhstan, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, ma solo nella misura in cui riguardano materie di competenza dell'Unione, incluse quelle per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune:
a)Titolo I;
b)Titolo II: articoli 4, 5, 9 e 10;
c)Titolo III (eccetto gli articoli 56 e 58, l'articolo 62 nella misura in cui riguarda la tutela penale dei diritti di proprietà intellettuale, e l'articolo 147).
L'applicazione provvisoria dell'articolo 141 non pregiudica i diritti sovrani degli Stati membri sulle loro risorse di idrocarburi a norma del diritto internazionale, inclusi i loro diritti ed obblighi in quanto parti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982;
d)Titolo IV: capi 5, 6, e 7 [eccetto l'articolo 210, lettera c) e l'articolo 212, lettere b), f), g), h), e i)], e i capi 12 e 15;
e)Titolo V: articoli 235 e 238 (eccetto i paragrafi 2 e 3);
f)Titolo VI: capi 5 e 9;
g)Titolo VII;
h)Titolo VIII (nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l'applicazione provvisoria dell'accordo);
i)Titolo IX (eccetto l'articolo 281, paragrafo 7, nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l'applicazione provvisoria dell'accordo a norma del presente articolo);
j)Allegati da I a VII, nonché il protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.
2.La data a decorrere dalla quale l'accordo si applica a titolo provvisorio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.
Fatto a Lussemburgo,il 26 Ottobre 2015
Per il Consiglio
Il Presidente
F.MOGHERINI
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0123