Regolamento (UE) 2016/130 della Commissione del 1° Febbraio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (1), in particolare l'articolo 17,

considerando quanto segue:

(1)L'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 stabilisce le specifiche tecniche per la costruzione, la prova, il montaggio e il controllo dei tachigrafi digitali.

(2)Il regolamento (CE) n. 68/2009 della Commissione (2) ha introdotto l'uso di un adattatore come soluzione temporanea, fino al 31 dicembre 2013, per consentire il montaggio dei tachigrafi, in conformità all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85, sui veicoli delle categorie M1 e N1.

(3)Il regolamento (UE) n. 1161/2014 della Commissione (3) ha modificato il regolamento (CEE) n. 3821/85 al fine di prorogare il periodo di validità dell'adattatore fino al 31 dicembre 2015.

(4)Il regolamento (CEE) n. 3821/85 è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Tuttavia, conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 165/2014, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 e del relativo allegato IB continuano ad applicarsi, in via transitoria, fino alla data di applicazione degli atti di esecuzione di cui al regolamento (UE) n. 165/2014.

(5)Il considerando 5 del regolamento (UE) n. 165/2014 sancisce che la Commissione esaminerà la possibilità di prorogare il periodo di validità dell'adattatore per i veicoli M1 e N1 fino al 2015 e valuterà ulteriormente la possibilità di una soluzione a lungo termine per i veicoli M1 e N1 prima del 2015.

(6)La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Tachigrafo digitale: una tabella di marcia per le attività future» (5), che corredava la proposta di regolamento (UE) n. 165/2014, prevede un periodo di due anni per l'elaborazione e l'adozione degli allegati e delle appendici, dopo l'adozione del regolamento (UE) n. 165/2014.

(7)È opportuno che nelle specifiche tecniche relative all'attuazione del regolamento (UE) n. 165/2014 sia indicata una soluzione permanente per l'adattatore. In applicazione del principio del legittimo affidamento, è opportuno estendere la possibilità di utilizzare gli adattatori nei veicoli delle categorie M1 e N1 almeno fino all'adozione di tali specifiche tecniche tramite atti di esecuzione.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 42 del regolamento (UE) n. 165/2014,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

L'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 è modificato come segue:

Nella parte I «Definizioni», lettera rr), primo trattino, la data «31 dicembre 2015» è sostituita da «31 dicembre 2016».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° Febbraio 2016

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0130

 

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