La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'uso nei biocidi. Tale elenco comprende il PHMB (1600; 1.8).
(2)Il PHMB (1600; 1.8) è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 2 «Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali», nel tipo di prodotto 3 «Igiene veterinaria» e nel tipo di prodotto 11 «Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale» quali definiti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
(3)La Francia, che era stata designata autorità di valutazione competente, ha presentato le relazioni di valutazione corredate di raccomandazioni l'8 ottobre 2013 e il 14 novembre 2013.
(4)Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 17 giugno 2015 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
(5)In base a tali pareri è lecito attendersi che i biocidi utilizzati per i tipi di prodotto 2, 3 e 11 e contenenti PHMB (1600; 1.8) possano soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso.
(6)È pertanto opportuno approvare il PHMB (1600; 1.8) per l'uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 11, subordinatamente al rispetto di talune specifiche e condizioni.
(7)I pareri concludono che le caratteristiche del PHMB (1600; 1.8) lo rendono una sostanza molto persistente (vP) e tossica (T) secondo i criteri di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(8)Il PHMB (1600; 1.8) soddisfa le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (UE) n. 528/2012 e pertanto dovrebbe essere considerato un candidato alla sostituzione.
(9)A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, la durata dell'approvazione di un principio attivo considerato candidato alla sostituzione non dovrebbe essere superiore a sette anni.
(10)Poiché il PHMB (1600; 1.8) soddisfa i criteri per essere considerato una sostanza molto persistente (vP) secondo l'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006, gli articoli trattati che sono stati trattati con PHMB (1600; 1.8) o che contengono tale sostanza dovrebbero essere opportunamente etichettati al momento dell'immissione sul mercato.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_024_R_0002