Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione del 16 Ottobre 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l'articolo 51, paragrafo 5, e l'articolo 116, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)Il processo volto a istituire e aggiornare la classificazione dei soggetti dei gruppi operanti nell'Unione e nei paesi terzi dovrebbe essere guidato dall'autorità di vigilanza su base consolidata, la quale dovrebbe garantire che i membri potenziali del collegio abbiano la possibilità di formulare osservazioni e fornire il loro contributo a tale processo, per assicurare che tutti i soggetti del gruppo siano identificati in modo efficiente e la loro classificazione rispecchi informazioni accurate e aggiornate su detti soggetti, comprese le succursali del gruppo. La classificazione dovrebbe essere eseguita per mezzo di un modello comune allo scopo di facilitarne l'esecuzione, garantire che tutte le informazioni necessarie siano raccolte e rispecchiate nella classificazione del gruppo di enti e ridurre i costi per il rispetto della normativa che sono a carico sia dell'autorità di vigilanza su base consolidata o delle autorità competenti dello Stato membro d'origine, sia degli altri membri del collegio.

(2)Se intende invitare le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui sono stabilite succursali non significative, le autorità di vigilanza di paesi terzi e altre autorità rilevanti a partecipare al collegio in qualità di osservatori, l'autorità di vigilanza su base consolidata deve provvedere a che i membri del collegio siano informati in anticipo di tale intenzione e abbiano a disposizione un periodo di tempo sufficiente per valutare, accogliere o respingere la proposta. Ai fini di una gestione adeguata del processo, l'autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe invitare dapprima le autorità in possesso dei requisiti per diventare membri del collegio e successivamente i potenziali osservatori del collegio.

(3)Prima di accettare l'invito dell'autorità di vigilanza su base consolidata, i potenziali osservatori del collegio dovrebbero essere a conoscenza delle condizioni per la loro partecipazione concordate dall'autorità di vigilanza su base consolidata e dai membri del collegio. L'autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe essere tenuta a includere le condizioni per la partecipazione degli osservatori negli accordi scritti di coordinamento e cooperazione del collegio.

(4)Il processo di conclusione e modifica degli accordi scritti di coordinamento e cooperazione dovrebbe essere guidato dall'autorità di vigilanza su base consolidata, la quale dovrebbe garantire che i membri del collegio abbiano la possibilità di formulare osservazioni e fornire propri contributi agli accordi proposti, comprese le condizioni per la partecipazione degli osservatori. Gli accordi conclusi dai collegi delle autorità di vigilanza dovrebbero essere elaborati sulla base di un modello comune per garantire che siano coerenti sotto il profilo della struttura e delle disposizioni contemplate ma, allo stesso tempo, siano sufficientemente flessibili da consentire l'inserimento di accordi e intese specifici del collegio.

(5)Durante l'organizzazione delle consultazioni con i membri del collegio sui diversi aspetti operativi del lavoro del collegio stesso, l'autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe comunicare chiaramente un termine di tempo adeguato per la presentazione di osservazioni e pareri da parte dei membri del collegio.

(6)In considerazione dei diversi compiti di vigilanza che l'autorità di vigilanza su base consolidata e gli altri membri del collegio devono svolgere, nonché della complessità di tali compiti, la frequenza minima prevista per le riunioni del collegio dovrebbe essere fissata in una volta l'anno.

(7)Considerato che i collegi delle autorità di vigilanza possono essere organizzati in sottostrutture differenti, è essenziale garantire che tutti i membri del collegio siano informati tempestivamente e adeguatamente delle discussioni e delle decisioni adottate nell'ambito di sottostrutture specifiche.

(8)Per garantire la riservatezza delle informazioni scambiate tra l'autorità di vigilanza su base consolidata o le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio, i collegi delle autorità di vigilanza dovrebbero essere incoraggiati a servirsi di mezzi di comunicazione protetti.

(9)Affinché i collegi delle autorità di vigilanza possano operare in modo efficiente ed efficace è necessario che i loro membri si scambino tutte le informazioni necessarie per poter valutare e adottare misure atte a tutelare gli interessi dei depositanti e degli investitori nei rispettivi Stati membri nonché la stabilità finanziaria all'interno dell'Unione. Pertanto l'autorità di vigilanza su base consolidata, qualora ritenga che una determinata informazione non sia rilevante per un membro del collegio, dovrebbe giustificare la propria decisione dopo essersi consultata con il membro in questione e avergli fornito tutti gli elementi necessari per valutare la rilevanza dell'informazione.

(10)Qualora il riesame periodico dell'autorizzazione all'uso di metodi interni riveli l'esistenza di carenze ai sensi dell'articolo 101 della direttiva 2013/36/UE, è essenziale che l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio responsabili della vigilanza sui soggetti del gruppo interessati da tali carenze collaborino per valutare la sostanzialità delle carenze e decidere misure adeguate. Qualsiasi decisione riguardante l'imposizione di maggiorazioni del capitale o la revoca del metodo autorizzato dovrebbe essere adottata congiuntamente dall'autorità di vigilanza su base consolidata e dai membri del collegio interessati.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0099

 

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