Il Consiglio di Stabilizzazione e di Associazione,
visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra («accordo»), in particolare gli articoli 115, 116, 118 e 120,
considerando che l'accordo è entrato in vigore il 1o giugno 2015,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Presidenza
Le parti si alternano ogni 12 mesi alla presidenza del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Articolo 2
Riunioni
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno. D'intesa tra le parti, su richiesta di una di esse possono aver luogo riunioni speciali del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Salvo decisione contraria delle parti, ogni riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione si svolge nel luogo abituale delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, a una data concordata dalle parti. Le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono convocate congiuntamente dai suoi segretari di concerto con il presidente.
Articolo 3
Rappresentanza
I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare a una riunione se impossibilitati a partecipare. Un membro che desideri essere rappresentato deve notificare al presidente il nome del suo rappresentante prima della riunione nella quale sarà rappresentato. Il rappresentante di un membro del consiglio di stabilizzazione e di associazione esercita tutti i diritti del membro titolare.
Articolo 4
Delegazioni
I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi accompagnare da funzionari. Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti. Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti partecipa alle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione in veste di osservatore quando l'ordine del giorno contiene punti che riguardano la Banca. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può invitare persone esterne a partecipare alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici.
Articolo 5
Segreteria
Le mansioni inerenti alla segreteria del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e da un funzionario della missione della Bosnia-Erzegovina presso l'Unione europea.
Articolo 6
Corrispondenza
La corrispondenza destinata al consiglio di stabilizzazione e di associazione è inviata al suo Presidente presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
I due segretari provvedono affinché la corrispondenza sia inoltrata al presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se del caso, trasmessa per conoscenza agli altri membri del consiglio. La corrispondenza trasmessa per conoscenza è inviata al segretariato generale della Commissione, al Servizio europeo di azione esterna, alle Rappresentanze permanenti degli Stati membri e alla missione della Bosnia-Erzegovina presso l'Unione europea.
Le comunicazioni del presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono inviate ai destinatari dai due segretari e, all'occorrenza, trasmesse per conoscenza agli altri membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione di cui al secondo comma.
Articolo 7
Pubblicità
Salvo decisione contraria, le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione non sono pubbliche.
Articolo 8
Ordine del giorno delle riunioni
1.Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che è inviato dai segretari del consiglio di stabilizzazione e di associazione ai destinatari di cui all'articolo 6, almeno 15 giorni prima dell'inizio della riunione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione all'ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro la data di spedizione dello stesso ordine del giorno. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di entrambe le parti.
2.Il presidente, d'intesa con le parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_017_R_0010