Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 91, 100 e 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'Unione attribuisce un'importanza fondamentale al funzionamento e al progressivo rafforzamento del sistema commerciale multilaterale. A questo proposito, sebbene l'Unione si fosse posta come obiettivo il raggiungimento di un risultato globale relativamente al ciclo di Doha in occasione della 10a conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) di Nairobi, i membri dell'OMC hanno raggiunto un consenso soltanto su una serie limitata di tematiche:”La concorrenza all'esportazione in agricoltura e questioni relative allo sviluppo di particolare interesse per i membri dell'OMC riconosciuti come paesi meno sviluppati (PMS)”.
(2)Quella di disciplinare l'uso delle misure di sostegno alle esportazioni agricole è una richiesta formulata da tempo da molti membri dell'OMC interessati a creare condizioni paritarie per gli operatori ed è un elemento chiave del ciclo di Doha. Lo scopo dell'Unione alla 10a conferenza ministeriale dell'OMC è stato raggiungere un risultato globale ed equilibrato riguardo a tutte le forme di sostegno all'esportazione in agricolutura (ad esempio sovvenzioni all'esportazione, crediti all'esportazione, imprese commerciali di Stato esportatrici nel settore agricolo e aiuto alimentare), non limitate solamente alle sovvenzioni all'esportazione, in linea con il progetto di modalità agricole dell'OMC (TN/AG/W/4/Rev. 4) aggiornato dalla proposta congiunta dell'Unione e da numerosi paesi del 16 novembre 2015 (JOB/AG/48).
(3)Il tema dello sviluppo è al centro del ciclo dei negoziati commerciali di Doha, e nell'ambito dell'OMC sono oggetto di intensi negoziati varie questioni, tra cui l'applicazione del trattamento preferenziale a favore dei fornitori di servizi dei PMS, le regole d'origine preferenziali per i PMS e il cotone.
(4)La decisione sulle regole d'origine preferenziali per i paesi meno sviluppati adottata in occasione della nona conferenza ministeriale dell'OMC a Bali [WT/MIN (13)/42] prevede che tali regole preferenziali siano quanto più possibile trasparenti, semplici e oggettive. La proposta presentata dal gruppo dei PMS (JOB/TNC/53) mirava a conseguire risultati vincolanti in tutti i settori contemplati da tale decisione. L'Unione, tenendo conto del regime di regole d'origine preferenziali unilaterali che essa attualmente pratica, alla 10a conferenza ministeriale dell'OMC ha sostenuto tali risultati che non vanno al di là dell'attuale serie di ambiziose norme preferenziali nell'Unione e che sono vincolanti per tutti i membri dell'OMC.
(5)La posizione adottata a nome dell'Unione in sede di 10a conferenza ministeriale dell'OMC riguardo alle questioni della concorrenza all'esportazione e dello sviluppo deve essere confermata,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La posizione adottata a nome dell'Unione in sede di10a conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio relativa alle decisioni dell'OMC sulla concorrenza all'esportazione [WT/MIN(15)/45] e sulle questioni relative allo sviluppo [WT/MIN(15)/46, WT/MIN(15)/47, WT/MIN(15)/48] è confermata.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles,il 18 Gennaio 2016
Per il Consiglio
Il Presidente
A.G.KOENDERS
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0077