La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 165/2014 impone agli Stati membri di scambiare dati in forma elettronica per garantire l'unicità delle carte del conducente rilasciate.
(2)Per facilitare lo scambio di dati elettronici sulle carte del conducente tra Stati membri, la Commissione ha istituito il sistema di messaggistica TACHOnet, che consente agli Stati membri di chiedere informazioni agli altri Stati membri sul rilascio di carte del conducente, nonché sul loro status.
(3)Il regolamento (UE) n. 165/2014 rende obbligatoria nell'intera UE l'interconnessione elettronica tra i registri nazionali sulle carte del conducente mediante il sistema di messaggistica TACHOnet o un sistema compatibile. Se si usa un sistema compatibile, lo scambio di dati elettronici con tutti gli altri Stati membri dovrà essere tuttavia possibile tramite il sistema di messaggeria TACHOnet.
(4)È quindi necessario stabilire le procedure e le specifiche comuni obbligatorie di TACHOnet, tra cui il formato dei dati scambiati, le procedure tecniche di consultazione elettronica dei registri elettronici nazionali, le procedure di accesso e i meccanismi di sicurezza.
(5)Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0068