Decisione d’Esecuzione (UE) 2016/42 della Commissione del 15 Gennaio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (3) stabilisce talune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria nonché le misure minime di lotta da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. L'articolo 16 della suddetta direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza e di ulteriori zone soggette a restrizioni in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

(2)Nel 2015 la Francia ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di HPAI del sottotipo H5 in aziende situate sul suo territorio in cui viene allevato pollame e ha immediatamente adottato le misure minime di lotta prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza e di una ulteriore zona soggetta a restrizioni in conformità a tale direttiva.

(3)Inoltre la decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 della Commissione (4) è stata adottata in modo da tener conto della diffusione dell'HPAI in Francia e dell'istituzione da parte dell'autorità competente di detto Stato membro di un'ulteriore ampia zona soggetta a restrizioni intorno alle zone di protezione e sorveglianza. Tale ulteriore zona soggetta a restrizioni comprende vari dipartimenti o parti di essi nel sud-ovest di tale Stato membro. La decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 stabilisce, tra l'altro, che l'ulteriore zona soggetta a restrizioni istituita dalla Francia in conformità alla direttiva 2005/94/CE deve comprendere perlomeno le aree elencate quale ulteriore zona soggetta a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

(4)La Francia ha ora segnalato la comparsa di ulteriori focolai di HPAI al di fuori delle aree elencate quale ulteriore zona soggetta a restrizioni nell'allegato alla decisione di esecuzione (UE) 2015/2460. A causa dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del rischio di un'ulteriore diffusione della malattia, la Francia sta allargando l'ulteriore zona soggetta a restrizioni intorno alle zone di protezione e sorveglianza istituite.

(5)È pertanto necessario modificare l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 al fine di tener conto dell'allargamento da parte della Francia dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni.

(6)La Commissione ha esaminato le misure di lotta adottate dalla Francia e constata che le frontiere dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, istituita dall'autorità competente di tale Stato membro in conformità all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la comparsa di focolai di HPAI.

(7)Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione l'ulteriore zona soggetta a restrizioni allargata istituita dalla Francia.

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2015/2460.

(9)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 15 Gennaio 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0042

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
14799
Ieri:
27970
Settimana:
206631
Mese:
780471
Totali:
89295372
Oggi è il: 28-11-2024
Il tuo IP è: 3.140.198.201