Decisione d’Esecuzione (UE) 2016/41 della Commissione del 14 Gennaio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)La decisione 2007/777/CE della Commissione (2) stabilisce le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili alle importazioni, al transito e al deposito nell'Unione di partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati («i prodotti»).

(2)L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione dei prodotti nell'Unione, a condizione che essi siano stati sottoposti al trattamento pertinente di cui alla parte 4 del medesimo allegato. L'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE stabilisce un trattamento generico «A» e trattamenti specifici da «B» a «F», enumerati in ordine decrescente di rigorosità.

(3)Il Messico figura nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE in quanto paese terzo dal quale è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento, ratiti e volatili selvatici.

(4)A seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H7N3 sul territorio messicano nel gennaio 2013, la voce relativa a tale paese terzo nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE è stata modificata dalla decisione di esecuzione 2013/217/UE della Commissione (3), al fine di precisare che i prodotti ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento, ratiti e volatili selvatici possono essere autorizzati all'introduzione nell'Unione dal Messico solo dopo essere stati sottoposti al trattamento specifico «B» di cui all'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE.

(5)In data 8 maggio 2015 il Messico ha presentato informazioni sulla sua situazione in materia di HPAI. Il Messico ha attuato una politica di abbattimento totale e provveduto alla sorveglianza dell'influenza aviaria, non riscontrando alcuna ulteriore circolazione del virus.

(6)Tali informazioni sono state valutate dai servizi della Commissione. Sulla base di tale valutazione e delle garanzie fornite dal Messico è opportuno modificare la voce relativa al Messico nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda il trattamento specifico prescritto per i prodotti ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento, ratiti e volatili selvatici. Al fine di tener conto della situazione sanitaria favorevole in Messico, i suddetti prodotti possono essere autorizzati all'introduzione nell'Unione a condizione che siano stati sottoposti al trattamento specifico «D».

(7)L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(8)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 14 Gennaio 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0041

 

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