La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (denominata in appresso «nomenclatura combinata») che figura nell'allegato I del medesimo regolamento.
(2)Ai fini della classificazione come «filetti e altra carne di pesce» della voce 0304 della nomenclatura combinata, i pezzi di carne di pesce devono poter essere identificati in quanto pezzi ottenuti da filetti di pesce.
(3)Nella nomenclatura combinata il termine «loins» è usato come sinonimo di filetti di pesci di grandi dimensioni. Poiché la voce 1604 della nomenclatura combinata, che comprende preparazioni o conserve di pesci, fa già riferimento a «filetti detti “loins”», tale riferimento dovrebbe essere introdotto anche nel capitolo 3 della nomenclatura combinata riguardante i pesci.
(4)Tenuto conto dell'anatomia di pesci di grandi dimensioni quali il tonno (del genere Thunnus), il pesce spada (Xiphias gladius), il marlin, il pesce vela e il pesce lancia (della famiglia Istiophoridae), nonché gli squali oceanici (Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; famiglia Alopiidae; Rhincodon typus; famiglia Carcharhinidae; famiglia Sphyrnidae; famiglia Isurida), è possibile ottenere per ogni pesce al massimo quattro filetti relativamente grandi (ricavati dalle parti sinistra e destra, superiore e inferiore del pesce).
(5)Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, alla voce 0304 è opportuno chiarire la classificazione dei filetti di pesce detti «loins» (interi o in pezzi) ottenuti da pesci di grandi dimensioni.
(6)Una nota complementare dovrebbe pertanto essere inserita nel capitolo 3 della seconda parte della nomenclatura combinata per garantirne l'interpretazione uniforme in tutta l'Unione.
(7)È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,
Ha adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
Al capitolo 3 della seconda parte della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, è inserita la seguente nota complementare 2:«2.
Ai fini delle sottovoci della NC di cui al terzo comma, il termine “filetti” comprende anche i “loins”, vale a dire le strisce di carne che costituiscono la parte superiore o inferiore, destra o sinistra di un pesce, purché ne siano stati asportati la testa, i visceri, le pinne (dorsale, anale, caudale, ventrale, pettorale) e le spine (colonna vertebrale o spina dorsale, spine ventrali o costali, spina branchiale o staffa, ecc.).
La classificazione di tali prodotti come filetti non è pregiudicata dal fatto che siano tagliati in pezzi, a condizione che possano essere identificati come pezzi ottenuti da filetti.
Le disposizioni del primo e del secondo comma si applicano ai seguenti pesci:
a)tonno (del genere Thunnus) delle sottovoci NC 0304 49 90 e 0304 87 00,
b)pesce spada (Xiphias gladius) delle sottovoci NC 0304 45 00 e 0304 84 00,
c)marlin, pesce vela e pesce lancia (della famiglia Istiophoridae) delle sottovoci NC 0304 49 90 e 0304 89 90,
d)squali oceanici (Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; famiglia Alopiidae; Rhincodon typus; famiglia Carcharhinidae; famiglia Sphyrnidae; famiglia Isuridae) delle sottovoci NC 0304 49 90 e 0304 89 59.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 Agosto 2014
Per la Commissione,
a nome del Presidente
Karel DE GUCHT
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_252_R_0001