Decisione d’Esecuzione (UE) 2016/17 della Commissione del 7 Gennaio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

(1)La Commissione, in conformità alla direttiva 2002/53/CE, pubblica nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (2), che include alcune varietà di canapa.

(2)L'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce che, al fine di evitare che siano erogati aiuti a favore di colture illecite, le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,2 %.

(3)L'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (4) stabilisce che, se il tenore medio di tetraidrocannabinolo di tutti i campioni di una data varietà di canapa risulta per il secondo anno consecutivo superiore a quello fissato all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, lo Stato membro richiede alla Commissione l'autorizzazione a vietare la commercializzazione di tale varietà a norma dell'articolo 18 della direttiva 2002/53/CE.

(4)Il 28 aprile 2015 la Commissione ha ricevuto dal Regno Unito una richiesta di autorizzazione a vietare la commercializzazione della varietà di canapa Finola, in quanto il suo tenore di tetraidrocannabinolo è risultato per il secondo anno consecutivo superiore al tenore autorizzato dello 0,2 %.

(5)Sulla base di quanto precede, è opportuno concedere l'autorizzazione richiesta dal Regno Unito.

(6)Per consentire alla Commissione di informare gli altri Stati membri e di aggiornare il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, il Regno Unito dovrebbe essere tenuto a informare la Commissione della data a decorrere dalla quale intende avvalersi dell'autorizzazione concessa con la presente decisione.

(7)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Il Regno Unito è autorizzato a vietare la commercializzazione della varietà di canapa Finola in tutto o in parte del suo territorio in conformità all'articolo 18 della direttiva 2002/53/CE.

Articolo 2

Il Regno Unito notifica alla Commissione la data a decorrere dalla quale si avvarrà

dell'autorizzazione di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 7 Gennaio 2016

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0017

 

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