Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/15 della Commissione del 7 Gennaio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punti 3 e 4, l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (4) stabilisce che il pollame e i prodotti a base di pollame («i prodotti in questione») possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nelle colonne 1 e 3 della tabella di cui al suo allegato I, parte 1.

(2)Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce altresì le condizioni di certificazione veterinaria applicabili ai prodotti in questione. Queste condizioni tengono conto dell'eventuale necessità di condizioni specifiche in funzione della qualifica sanitaria di tali paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti. Tali condizioni specifiche sono stabilite nell'allegato I, parte 2, di detto regolamento, unitamente ai modelli di certificati veterinari che devono accompagnare l'importazione dei prodotti in questione.

(3)Il regolamento (CE) n. 2160/2003 stabilisce le disposizioni relative al controllo della Salmonella nelle diverse popolazioni di pollame nell'Unione. Esso dispone che l'ammissione o il mantenimento negli elenchi dei paesi terzi previsti dalla legislazione dell'Unione, per le relative specie o categorie, dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare uova da tavola provenienti da pollame contemplato da detto regolamento siano subordinati alla presentazione alla Commissione, da parte del paese terzo interessato, di un programma di controllo della Salmonella che presenti garanzie equivalenti a quelle dei programmi nazionali di controllo della Salmonella negli Stati membri. Le garanzie e le informazioni al riguardo sono riportate anche nei pertinenti modelli di certificato veterinario per i prodotti in questione di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.

(4)L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (5) ha presentato una domanda di autorizzazione delle importazioni di uova destinate al consumo umano e di carni di pollame nell'Unione. La Commissione ha valutato positivamente le informazioni presentate relativamente alle condizioni di sanità animale in tale paese terzo prescritte per l'importazione e il transito dei prodotti in questione. Le prescrizioni in materia di sanità animale per l'importazione nell'Unione di carni fresche di pollame sono più rigorose di quelle applicabili alle uova destinate al consumo umano dato che il possibile rischio di trasmissione di malattie collegato al primo prodotto è maggiore. Per il 2016 è previsto un audit dell'Ufficio alimentare e veterinario inteso a valutare pienamente la qualifica sanitaria relativa al pollame e le condizioni per l'importazione di carni di pollame. In attesa di tale audit, è opportuno limitare l'autorizzazione delle importazioni nell'Unione alle uova da tavola destinate al consumo umano.

(5)L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha presentato alla Commissione il suo programma di controllo della Salmonella nei branchi di galline ovaiole della specie Gallus gallus. Giacché si è ritenuto che tale programma fornisse garanzie equivalenti a quelle previste dal regolamento (CE) n. 2160/2003, è opportuno approvarlo.

(6)L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è inserita nell'elenco della decisione 2011/163/UE della Commissione (6) e dispone di un piano di sorveglianza dei residui approvato per le uova.

(7)Tenuto conto dell'equivalenza del programma di controllo della Salmonella, è opportuno autorizzare le importazioni di uova da tavola dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. La voce relativa all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia figurante nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0015

 

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