Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione del 2 Dicembre 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 56, quarto comma, e l'articolo 256, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)L'armonizzazione degli obblighi di informativa in materia di informazioni quantitative incluse nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria dovrebbe essere garantita dall'applicazione di una serie prestabilita di modelli per l'informativa, il che consente una migliore comprensione delle informazioni comunicate al pubblico, in particolare per il confronto nel tempo e tra imprese. L'applicazione di modelli dovrebbe anche assicurare la parità di trattamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e dovrebbe migliorare la comprensione delle informazioni pubblicate dai gruppi.

(2)Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista sono autorizzate a pubblicare un'unica relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria, esse dovrebbero pubblicare in sezioni separate della relazione le informazioni previste nel presente regolamento per la singola impresa per ogni impresa di assicurazione e di riassicurazione figlia oggetto della relazione e le informazioni prescritte per i gruppi.

(3)Per assicurare l'uso uniforme dei mezzi di pubblicazione, le disposizioni in materia del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (2) dovrebbero applicarsi alla pubblicazione della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria sia della singola impresa che del gruppo.

(4)Le imprese di assicurazione e di riassicurazione e i gruppi dovrebbero pubblicare solo le informazioni applicabili all'attività svolta. Ad esempio, alcune opzioni previste dalla direttiva 2009/138/CE per quanto riguarda l'uso dell'aggiustamento di congruità per il calcolo delle riserve tecniche, l'uso del modello interno completo o parziale o di parametri specifici dell'impresa per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, incidono sulla portata delle informazioni da pubblicare. Nella maggior parte dei casi dovrebbe essere pubblicato solo un sottoinsieme dei modelli di cui al presente regolamento, perché i modelli non sono tutti applicabili a tutte le imprese.

(5)Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse tra loro, in quanto riguardano le procedure e i modelli per la pubblicazione della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria. Per assicurare la coerenza tra le disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per favorire una visione globale e l'accesso da parte delle persone soggette agli obblighi che esse prevedono, compresi gli investitori non residenti nell'Unione, è opportuno riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di attuazione previste all'articolo 56 e all'articolo 256, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE.

(6)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione.

(7)L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_347_R_0003

 

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