La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 10, terzo comma, l'articolo 244, paragrafo 6, terzo comma e l'articolo 245, paragrafo 6, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1)Per facilitare la vigilanza efficace delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, è opportuno fissare i modelli per la presentazione alle autorità di vigilanza delle informazioni di cui all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/138/CE da parte delle singole imprese e all'articolo 244, paragrafo 2, e all'articolo 245, paragrafo 2, della stessa direttiva da parte dei gruppi.
(2)Un adeguato livello di dettaglio delle informazioni da presentare è essenziale per la corretta attuazione della procedura di riesame basata sul rischio da parte delle autorità di vigilanza. I modelli, che specificano il livello di dettaglio delle informazioni da comunicare, sono una rappresentazione visiva delle stesse.
(3)L'armonizzazione dei modelli da utilizzare per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza costituisce uno strumento essenziale per promuovere la convergenza della vigilanza. Per questo motivo, le informazioni da segnalare ai sensi della direttiva 2009/138/CE dovrebbero essere presentate secondo le modalità specificate nei modelli previsti dal presente regolamento.
(4)In pratica, le informazioni saranno segnalate in formato elettronico, come disposto dall'articolo 313 del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (2).
(5)Le imprese di assicurazione e di riassicurazione e i gruppi dovrebbero presentare solo le informazioni applicabili all'attività svolta. Ad esempio, alcune opzioni previste dalla direttiva 2009/138/CE per quanto riguarda l'uso dell'aggiustamento di congruità per il calcolo delle riserve tecniche, l'uso del modello interno completo o parziale o di parametri specifici dell'impresa per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, incidono sulla portata delle informazioni da presentare. Nella maggior parte dei casi dovrebbe essere presentato solo un sottoinsieme dei modelli di cui al presente regolamento, perché i modelli non sono tutti applicabili a tutte le imprese.
(6)Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse tra loro, in quanto riguardano tutte la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione e dei gruppi. Per assicurare la coerenza tra le disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, per favorirne una visione globale e assicurarne un facile accesso da parte delle persone soggette agli obblighi di segnalazione, compresi gli investitori non aventi sede nell'Unione, è opportuno riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di attuazione previste all'articolo 35, paragrafo 10, all'articolo 244, paragrafo 6, e all'articolo 245, paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE.
(7)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione.
(8)L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(9)Per assicurare che la segnalazione di vigilanza venga applicata in maniera uniforme a decorrere dalla data di applicazione dell'obbligo di segnalazione, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il prima possibile e applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_347_R_0001