Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/2460 della Commissione del 23 Dicembre 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali di tale malattia, che si distinguono in base alla loro virulenza. La forma a bassa patogenicità in genere causa solo sintomi lievi, mentre quella ad alta patogenicità comporta tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli.

(2)L'influenza aviaria colpisce soprattutto i volatili, ma in determinate circostanze possono essere infettati anche gli esseri umani, benché tale rischio sia in genere molto limitato.

(3)In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria vi è il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. La malattia può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di volatili vivi o di loro prodotti.

(4)La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (3) stabilisce alcune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria nonché le misure minime di lotta da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. L'articolo 16 della suddetta direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza e di ulteriori zone soggette a restrizioni in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità. Inoltre l'articolo 30 della direttiva 2005/94/CE dispone alcune misure da applicare nelle zone di sorveglianza per impedire la diffusione della malattia, comprendenti determinate restrizioni alla movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova da cova.

(5)La direttiva 2009/158/CE del Consiglio (4) stabilisce norme che disciplinano gli scambi all'interno dell'Unione di pollame e uova da cova, compresi i certificati veterinari da utilizzare.

(6)La Francia ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in aziende situate sul suo territorio in cui viene allevato pollame e ha immediatamente adottato le misure prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in conformità all'articolo 16 di tale direttiva.

(7)Dagli accertamenti di laboratorio è emerso che i virus dell'HPAI dei sottotipi H5N1, H5N2 e H5N9 rilevati in Francia sono chiaramente diversi dal virus dell'HPAI H5N1 apparso nella metà degli anni '90 in Asia e rilevato per la prima volta in Europa nel 2005. I virus dell'HPAI del sottotipo H5 attualmente riscontrati nel sud-ovest della Francia sono di origine europea.

(8)La decisione di esecuzione (UE) 2015/2239 della Commissione (5) è stata adottata al fine di elencare, a livello di Unione, le zone di protezione e sorveglianza istituite dalla Francia in conformità all'articolo 16 della direttiva 2005/94/CE.

(9)A causa dell'attuale situazione epidemiologica e del rischio di ulteriore diffusione della malattia, la Francia ha anche istituito un'ulteriore ampia zona soggetta a restrizioni intorno alle zone di protezione e sorveglianza, comprendente vari dipartimenti o parti di essi nel sud-ovest di tale Stato membro.

(10)Al fine di contenere la diffusione della malattia la Francia dovrebbe garantire che dalle zone di protezione e sorveglianza e dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni non siano spedite verso altre parti della Francia, altri Stati membri o paesi terzi, partite di pollame vivo, pollame pronto per la deposizione di uova, pulcini di un giorno e uova da cova.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_339_R_0009

 

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