Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,
visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 13,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi finanziaria ed economica mondiale o a causa di una nuova crisi finanziaria ed economica mondiale, e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
(2)Conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, il FEG non supera un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011) (3).
(3)Il 19 giugno 2015 l'Irlanda ha presentato la domanda EGF/2015/006 IE/PWA International per ottenere un contributo finanziario del FEG in seguito ai collocamenti in esubero effettuati dalla PWA International Ltd. e da un fornitore in Irlanda, integrandola con ulteriori informazioni in conformità all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda è conforme alle prescrizioni sulla determinazione del contributo finanziario del FEG di cui all'articolo 13 di detto regolamento.
(4)In conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, l'Irlanda ha deciso di offrire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG anche a 108 giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET).
(5)In conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, la domanda dell'Irlanda è considerata ricevibile, in quanto gli esuberi hanno un grave impatto sull'occupazione e sull'economia locale, regionale o nazionale.
(6)È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per concedere un contributo finanziario di 442 293 EUR in relazione alla domanda presentata dall'Irlanda.
(7)Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,
Hanno adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 442 293 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 16 Dicembre 2015.
Fatto a Strasburgo, il 16 Dicembre 2015
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
M.SCHULZ
Per il Consiglio
Il Presidente
N.SCHMIT
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_339_R_0007