Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/2433 della Commissione del 18 Dicembre 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana negli Stati membri o nelle zone di cui all'allegato di detta decisione («gli Stati membri interessati»). Tra tali misure rientra il divieto di spedizione di suini vivi, sperma, ovuli ed embrioni di suini, carni suine, preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti contenenti carni suine nonché di partite di sottoprodotti di origine suina da alcune zone degli Stati membri interessati («i prodotti»). L'allegato della decisione definisce ed elenca dette zone al fine di tener conto del livello di rischio in base alla situazione epidemiologica negli Stati membri interessati.

(2)Al fine di adattare le misure di protezione contemplate dalla decisione di esecuzione 2014/709/UE all'evoluzione della situazione epidemiologica nelle diverse zone degli Stati membri interessati e di tener conto dei diversi livelli di rischio a seconda del tipo di prodotto, è opportuno prevedere alcune deroghe per determinati tipi di prodotti provenienti dalle zone elencate nelle diverse parti dell'allegato di detta decisione di esecuzione. Tali deroghe dovrebbero essere in linea anche con le misure di attenuazione dei rischi per l'importazione in relazione alla peste suina africana, indicate nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (5). In detta decisione di esecuzione dovrebbero inoltre essere previste le ulteriori misure di salvaguardia e le norme in materia di salute animale applicabili qualora tali deroghe siano concesse.

(3)Il divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nella parte III dell'allegato della decisione 2014/709/UE è particolarmente rigoroso e può pertanto comportare problemi logistici e di benessere degli animali qualora non sia possibile la macellazione di suini nelle rispettive zone, in particolare a causa dell'assenza di un macello appropriato o della capacità limitata di macellazione all'interno delle zone elencate nella parte III di detto allegato, situate nello stesso Stato membro o nel territorio di un altro Stato membro elencato nell'allegato.

(4)Lo spostamento di suini vivi destinati alla macellazione immediata presenta rischi minori rispetto ad altri tipi di movimentazione, purché siano applicate misure di attenuazione dei rischi. È pertanto opportuno che in presenza delle circostanze di cui al considerando 3 gli Stati membri interessati possano concedere, in via eccezionale, deroghe per la spedizione di suini vivi, destinati alla macellazione immediata, dalle zone elencate della parte III dell'allegato a un macello ubicato al di fuori di tali zone nello stesso Stato membro o nel territorio di un altro Stato membro elencato nell'allegato, purché siano rispettate misure di attenuazione dei rischi in modo da non compromettere la lotta contro la malattia.

(5)In termini di rischio di propagazione della peste suina africana, i movimenti di vari prodotti suini presentano diversi livelli di rischio. Quale regola generale, la movimentazione di sperma suino proveniente da zone soggette a restrizioni comporta rischi notevoli in termini di esposizione e conseguenze. Nell'applicazione di ulteriori misure di attenuazione dei rischi, quali esami e una maggiore biosicurezza, possono tuttavia essere previste deroghe per lo sperma raccolto nelle zone elencate nelle parti II e III dell'allegato della decisione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare l'articolo 9 di tale decisione di esecuzione.

(6)Le deroghe per la spedizione di determinati suini vivi dalle zone elencate nelle parti II e III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE verso altre zone di un altro Stato membro elencate nelle parti II e III dell'allegato e con un analogo status infettivo sono giustificate, purché si applichino specifiche misure di attenuazione dei rischi. La flessibilità consentita da queste nuove misure è importante per garantire la corretta attuazione delle misure in una prospettiva a medio e lungo termine. A tal fine occorre predisporre una procedura di incanalamento sicura sotto lo stretto controllo delle autorità competenti dello Stato membro di transito e di destinazione È pertanto opportuno modificare gli articoli 3 e 4 di detta decisione di esecuzione.

(7)Una procedura di incanalamento dovrebbe essere applicata come misura supplementare di attenuazione dei rischi al fine di isolare gli animali provenienti da zone ad alto rischio di peste suina africana. Occorre pertanto chiarire e precisare le procedure di spedizione, transito e consegna di suini vivi.

(8)Le deroghe previste dalla decisione di esecuzione 2014/709/UE per la spedizione di suini vivi e sperma tra zone con un rischio comparabile di propagazione della peste suina africana dovrebbero applicarsi solo in caso di approvazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri di transito e di destinazione prima della movimentazione.

(9)La direttiva 64/432/CEE del Consiglio (6) dispone che i movimenti di animali vivi siano accompagnati da certificati sanitari. Qualora le deroghe al divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE siano applicate ai suini vivi destinati agli scambi all'interno dell'Unione, in tali certificati sanitari dovrebbe essere incluso un riferimento a detta decisione di esecuzione in modo da garantire che i pertinenti certificati forniscano informazioni sanitarie adeguate ed esatte.

(10)Il periodo di applicazione delle misure di protezione previste dalla decisione di esecuzione 2014/709/UE dovrebbe tenere conto dell'epidemiologia della peste suina africana e delle condizioni atte a ripristinare lo status di indenne da peste suina africana, conformemente al codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale. Il periodo di applicazione della decisione di esecuzione 2014/709/UE dovrebbe pertanto essere prorogato al 31 dicembre 2019.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015D2433

 

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