Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/2428 della Commissione del 10 Dicembre 2015.

Il Consiglio dell’Unione europa,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 291, paragrafo 2,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con la decisione 2009/791/CE (2) e la decisione di esecuzione 2009/1013/UE (3) il Consiglio ha concesso una misura di deroga rispettivamente alla Germania e all'Austria. L'applicazione della misura di deroga è stata prorogata fino al 31 dicembre 2015 con la decisione di esecuzione 2012/705/UE del Consiglio (4).

(2)La misura di deroga deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, che disciplinano il diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui beni e i servizi cedutigli o prestatigli ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. La misura di deroga è volta ad escludere totalmente dal diritto a detrazione l'IVA di cui sono gravati i beni e servizi che siano utilizzati dal soggetto passivo in percentuale superiore al 90 % del totale per il proprio uso privato o quello del suo personale o, in generale, per fini non professionali.

(3)Al fine di tener conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo la quale l'IVA che ha gravato a monte sulle spese sostenute da un soggetto passivo non può essere detratta nella misura in cui essa si riferisca ad attività che, in considerazione del loro carattere non economico, non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/112/CE, è opportuno chiarire che la misura di deroga si applica anche ai beni e ai servizi utilizzati per attività di natura non economica.

(4)La misura di deroga è intesa a semplificare la procedura di imposizione e di riscossione dell'IVA. Essa influisce in modo trascurabile sull'importo dell'imposta dovuta allo stadio del consumo finale.

(5)Con lettere protocollate dalla Commissione il 16 marzo 2015 e il 19 marzo 2015, la Germania e l'Austria, rispettivamente, hanno chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare la misura di deroga.

(6)In conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettere del 15 settembre 2015, delle richieste presentate dall'Austria e dalla Germania. Con lettere del 17 settembre 2015 la Commissione ha comunicato all'Austria e alla Germania di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

(7)Stando alle informazioni comunicate dall'Austria e dalla Germania, gli elementi di diritto e di fatto che giustificano l'attuale applicazione della misura di deroga in questione non sono cambiati e permangono. È opportuno pertanto autorizzare l'Austria e la Germania a continuare ad applicare la misura di deroga per un ulteriore periodo, la cui durata è però limitata al 31 dicembre 2018, al fine di consentire una valutazione della necessità e dell'efficacia della misura di deroga e un riesame della suddivisione percentuale tra usi professionali e non professionali sulla quale si basa.

(8)Qualora l'Austria o la Germania considerassero necessaria un'ulteriore proroga oltre il 2018, lo Stato membro interessato dovrebbe presentare alla Commissione una relazione sull'applicazione della misura di deroga, comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale applicata, unitamente alla domanda di proroga, entro e non oltre il 31 marzo 2018, in modo da concedere tempo sufficiente alla Commissione per esaminare la domanda.

(9)La misura di deroga avrà un'incidenza soltanto trascurabile sull'importo totale dell'imposta riscossa allo stadio del consumo finale e non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

(10)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/791/CE e la decisione di esecuzione 2009/1013/UE.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015D2428

 

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