Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/2417 della Commissione del 17 Dicembre 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

(1)La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione (2) è applicata da maggio 2015; In considerazione delle notifiche, nel frattempo, di nuovi focolai di Xylella fastidiosa (Wells et al.) (di seguito denominata «l'organismo specificato») da parte delle autorità francesi nei loro rispettivi territori, è opportuno adattare all'attuale situazione le misure istituite da detta decisione.

(2)Analisi scientifiche hanno dimostrato che nel territorio dell'Unione sono presenti diverse sottospecie dell'organismo specificato. È stato inoltre rilevato che varie piante ospiti sono sensibili a una sola di dette sottospecie. È pertanto opportuno modificare la definizione di «piante ospiti» al fine di tenere conto di questi sviluppi. Per la stessa ragione sarebbe altresì opportuno dare la possibilità agli Stati membri di delimitare zone solo in relazione a dette sottospecie.

(3)Al fine di garantire un approccio più tempestivo per quanto riguarda l'elenco delle piante ospiti, attualmente enumerate nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, è opportuno modificare la definizione di «piante ospiti», sopprimere l'allegato II e pubblicare l'elenco delle piante ospiti in una banca dati della Commissione di «piante ospiti sensibili alla Xylella fastidiosa nel territorio dell'Unione».

(4)In considerazione della modifica della definizione di «piante ospiti», sarebbe opportuno modificare anche la definizione di «piante specificate» per garantire che vi siano comprese tutte le piante ospiti immediatamente dopo la loro inclusione nella banca dati di cui al considerando 3.

(5)Dato il rischio di diffusione dell'organismo specificato in qualsiasi parte del territorio dell'Unione, nonché l'importanza di un'azione tempestiva, la definizione di un piano di emergenza a livello degli Stati membri è di particolare importanza per garantire una migliore preparazione in caso di potenziali focolai.

(6)Per facilitare la ricerca scientifica finalizzata all'individuazione degli effetti precisi dell'organismo specificato sulle piante ospiti, gli Stati membri interessati dovrebbero avere la possibilità di autorizzare l'impianto di piante ospiti in una o più parti della zona di contenimento a fini scientifici, conformemente alle condizioni definite nella direttiva 2008/61/CE della Commissione (3) e assicurando la protezione del territorio dell'Unione non ancora colpito dall'organismo specificato. Questa possibilità non dovrebbe tuttavia sussistere per la zona di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione per via della sua prossimità al resto del territorio dell'Unione.

(7)Il 2 settembre 2015 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato un parere scientifico (4) sul trattamento con acqua calda del materiale di moltiplicazione della vite in riposo vegetativo contro l'organismo specificato. Detto parere dimostra che le condizioni prescritte e raccomandate per risanare il materiale di moltiplicazione della vite contro il fitoplasma Grapevine flavescence dorée sono efficaci anche contro l'organismo specificato. È pertanto opportuno consentire, a determinate condizioni, lo spostamento di piante in riposo vegetativo di Vitis all'interno e all'esterno delle zone delimitate se tali piante sono state sottoposte al trattamento con acqua calda.

(8)Tenuto conto della sensibilità delle piante ospiti all'infezione dell'organismo specificato, oltre che della necessità di una maggiore sensibilizzazione degli operatori e di una tracciabilità in caso di risultati positivi, è opportuno disporre che anche le piante ospiti che non sono mai state coltivate all'interno delle zone delimitate possano essere spostate all'interno del territorio dell'Unione solo se accompagnate da un passaporto delle piante. Per non introdurre un onere amministrativo sproporzionato per i venditori di dette piante, questa prescrizione non dovrebbe applicarsi allo spostamento di dette piante verso persone che agiscono a fini che non rientrano nella loro attività commerciale, industriale o professionale.

(9)Dati i gravi effetti causati dall'organismo specificato e l'importanza di prevenire o agire il prima possibile per contenere qualsiasi potenziale focolaio nel territorio dell'Unione, tutti gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione del pubblico, dei viaggiatori, degli operatori professionali e degli operatori di trasporto internazionale informazioni sulla minaccia costituita dall'organismo specificato per il territorio dell'Unione.

(10)Il 27 luglio 2015 le autorità francesi hanno notificato alla Commissione il primo focolaio dell'organismo specificato nella regione Corsica. Poiché l'organismo specificato è stato trovato in Corsica su piante di specie che non figurano ancora nell'elenco delle piante specificate, è opportuno aggiornare l'elenco delle piante specificate per includervi dette specie. È dunque opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione di esecuzione 2015/789/UE.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1450703554762&uri=CELEX:32015D2417

 

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