La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,
considerato quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1257/2013, in particolare il titolo III, stabilisce i requisiti relativi agli impianti di riciclaggio delle navi che intendono riciclare navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea e che a tal fine presentano una richiesta di inserimento nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi.
(2)L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1257/2013 elenca le informazioni e i documenti che le imprese di riciclaggio delle navi comunicano congiuntamente alla richiesta di inserimento nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio situati in un paese terzo. Inoltre, l'articolo 16, paragrafo 2, elenca le informazioni, che saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale, relative all'impianto di riciclaggio delle navi da inserire nell'elenco europeo.
(3)Contrariamente ad altri atti di esecuzione da adottare nell'ambito del regolamento sul riciclaggio delle navi, non è disponibile un modello equivalente nella convenzione di Hong Kong del 2009 per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente. Il formato presentato nell'allegato comprende pertanto estratti pertinenti dell'appendice 5 della convenzione di Hong Kong («Documento di autorizzazione al riciclaggio della nave», DASR) e delle linee guida afferenti dell'IMO relative agli impianti di riciclaggio, aggiungendovi i requisiti in materia di informazione e documentazione contenuti nel regolamento sul riciclaggio delle navi (quali elencati all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 2, di detto regolamento).
(4)Le parti interessate sono state consultate per iscritto in merito ai contenuti della decisione. L'allegato tiene conto delle osservazioni formulate.
(5)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del regolamento sul riciclaggio delle navi istituito a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Le informazioni e i documenti necessari per identificare un impianto di riciclaggio delle navi situato in un paese terzo che chiede l'inserimento nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi sono trasmessi nel formato contenuto nell'allegato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles,il 17 Dicembre 2015
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_332_R_0024