Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 291, paragrafo 2,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con lettera protocollata dalla Commissione il 30 marzo 2015 la Repubblica di Lettonia ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativo al soggetto tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) alle autorità fiscali.
(2)A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 18 maggio 2015, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lettonia. Con lettera del 20 maggio 2015 la Commissione ha comunicato alla Lettonia di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
(3)La decisione 2006/42/CE del Consiglio (2) ha autorizzato la Lettonia a designare il destinatario quale debitore dell'IVA nella cessione di legname.
(4)Il termine per l'applicazione della misura di deroga è stato prorogato due volte, con le decisioni di esecuzione 2009/1008/UE (3) e 2013/55/UE del Consiglio (4).
(5)Le indagini e un'analisi dell'applicazione del meccanismo effettuate dalle autorità fiscali lettoni hanno rivelato l'efficacia della misura di deroga.
(6)La Commissione riconosce che la situazione di diritto e di fatto che ha giustificato l'applicazione della misura di deroga non è cambiata e persiste tuttora. La Lettonia dovrebbe pertanto essere autorizzata ad applicare la misura in questione per un ulteriore periodo limitato.
(7)Qualora la Lettonia considerasse necessaria un'ulteriore proroga della misura di deroga oltre il 2018, dovrebbe presentare alla Commissione una relazione di valutazione, unitamente alla domanda di proroga, entro e non oltre il 31 marzo 2018, in modo da concedere tempo sufficiente alla Commissione per esaminare la domanda.
(8)La misura di deroga non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
(9)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2009/1008/UE,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Gli articoli 2 e 2 bis della decisione di esecuzione 2009/1008/UE sono sostituiti dal seguente:
«Articolo 2
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2018.
Un'eventuale domanda di proroga della misura disposta dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2018, corredata di una relazione sull'applicazione di tale misura.»
Articolo 2
La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 10 Dicembre 2015
Per il Consiglio
Il Presidente
F.BAUSCH
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_332_R_0022