Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 291, paragrafo 2,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con lettera protocollata dalla Commissione il 1o aprile 2015 la Repubblica di Lituania ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativo al soggetto tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) alle autorità fiscali.
(2)A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 18 maggio 2015, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lituania. Con lettera del 20 maggio 2015 la Commissione ha comunicato alla Lituania di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
(3)La decisione 2006/388/CE del Consiglio (2) autorizzava, tra l'altro, la Lituania a designare il destinatario quale debitore dell'IVA dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi in caso di procedure concorsuali o di procedure di risanamento soggette a controllo giudiziario e sulle cessioni di legname.
(4)Il termine per l'applicazione della misura di deroga è stato prorogato due volte, con le decisioni di esecuzione 2010/99/UE (3) e 2012/704/UE del Consiglio (4).
(5)Le indagini e un'analisi dell'applicazione del meccanismo effettuate dalle autorità fiscali lituane hanno rivelato l'efficacia della misura di deroga.
(6)La Commissione riconosce che la situazione di diritto e di fatto che ha giustificato l'applicazione della misura di deroga non è cambiata e persiste tuttora. È opportuno pertanto autorizzare la Lituania ad applicare la misura per un ulteriore periodo limitato.
(7)Qualora la Lituania considerasse necessaria un'ulteriore proroga della misura di deroga oltre il 2018, dovrebbe presentare alla Commissione una relazione di valutazione, unitamente alla domanda di proroga, entro e non oltre il 31 marzo 2018, in modo da concedere tempo sufficiente alla Commissione per esaminare la domanda.
(8)La misura di deroga non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
(9)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2010/99/UE,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
All'articolo 2 della decisione di esecuzione 2010/99/UE, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Essa si applica fino al 31 dicembre 2018.
Un'eventuale domanda di proroga della misura disposta dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2018, corredata di una relazione sull'applicazione di tale misura.»
Articolo 2
La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 10 Dicembre 2015
Per il Consiglio
Il Presidente
F.BAUSCH
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_332_R_0021