Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quando segue:
(1)La strategia europea in materia di sicurezza, adottata dai capi di Stato e di governo il 12 dicembre 2003, delinea cinque sfide fondamentali cui deve far fronte l'Unione: il terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, i conflitti regionali, il fallimento dello stato e la criminalità organizzata. Le conseguenze della circolazione incontrollata delle armi convenzionali sono cruciali per quattro di queste cinque sfide. Detta strategia sottolinea l'importanza dei controlli sulle esportazioni nel contenere la proliferazione delle armi.
(2)Il 5 giugno 1998 l'Unione ha adottato un codice di condotta per le esportazioni di armi, politicamente vincolante, che stabilisce criteri comuni per la regolamentazione del commercio legale di armi convenzionali.
(3)La strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni, adottata dal Consiglio europeo il 15 e 16 dicembre 2005, dispone che l'Unione, a livello regionale e internazionale, sostenga il rafforzamento dei controlli sulle esportazioni e la promozione dei criteri del codice di condotta per le esportazioni di armi, fra l'altro, mediante l'assistenza ai paesi non appartenenti all'UE nel settore dell'elaborazione della pertinente legislazione interna e la promozione di misure sulla trasparenza.
(4)L'8 dicembre 2008 il codice di condotta per le esportazioni di armi è stato sostituito dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (1), che è giuridicamente vincolante e stabilisce otto criteri di valutazione delle domande di esportazione di armi convenzionali. Essa include altresì un meccanismo di notifica e di consultazione per i casi di rifiuto di esportazione delle armi e misure di trasparenza quali la pubblicazione delle relazioni annuali dell'UE sulle esportazioni di armi. Un certo numero di paesi non appartenenti all'UE si sono conformati alla posizione comune 2008/944/PESC.
(5)L'articolo 11 della posizione comune 2008/944/PESC dispone che gli Stati membri devono adoperarsi al massimo per incoraggiare altri Stati esportatori di tecnologia o attrezzature militari ad applicare i criteri di detta posizione comune.
(6)Il trattato sul commercio delle armi (ATT) è stato adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013 ed è entrato in vigore il 24 dicembre 2014. L'ATT mira a rafforzare la trasparenza e la responsabilità nel commercio delle armi. Come con la posizione comune 2008/944/PESC, l'ATT stabilisce una serie di criteri di valutazione dei rischi in base ai quali devono essere valutate le esportazioni di armi. L'Unione sostiene concretamente l'effettiva attuazione e universalizzazione dell'ATT tramite l'apposito programma adottato ai sensi della decisione 2013/768/PESC del Consiglio (2). Tale programma aiuta una serie di paesi non appartenenti all'UE, su loro richiesta, a rafforzare i loro sistemi di controllo sui trasferimenti di armi conformemente ai requisiti dell'ATT.
(7)È quindi importante garantire la complementarità tra le attività di sensibilizzazione e di assistenza previste dalla presente decisione e quelle previste dalla decisione 2013/768/PESC del Consiglio. Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo (3), Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica di Moldova, Ucraina, Benin, Burkina Faso, Capo Verde, Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo, Mauritania, Camerun, Ciad e Cina sono stati identificati quali beneficiari nell'ambito della presente decisione del Consiglio. Se del caso, i beneficiari pertinenti individuati dalla presente decisione che non hanno compiuto passi in direzione della firma dell'ATT e dell'adesione allo stesso dovrebbero essere incoraggiati a farlo tramite le attività realizzate nell'ambito della presente decisione. Analogamente, se del caso, i beneficiari che hanno firmato l'ATT ma non l'hanno ancora ratificato, dovrebbero essere incoraggiati a ratificarlo. Pertanto, se attuata con successo, la presente decisione potrebbe altresì fungere da via d'accesso al rafforzamento dell'assistenza relativa all'ATT ai sensi della decisione 2013/768/PESC.
(8)Le attività dell'Unione che promuovono un sistema efficace e trasparente di controlli sulle esportazioni di armi sin sono sviluppate sin dal 2008 ai sensi dell'azione comune 2008/230/PESC del Consiglio (4) e delle decisioni del Consiglio 2009/1012/PESC (5) e 2012/711/PESC (6). Dette attività hanno in particolare sostenuto l'approfondimento della cooperazione regionale nonché l'incremento della trasparenza e della responsabilità in linea con i principi della posizione comune 2008/944/PESC e i criteri di valutazione del rischio ivi sanciti. Le attività in questione si sono tradizionalmente indirizzate a paesi terzi del vicinato orientale e meridionale dell'Unione.
(9)Negli ultimi anni l'Unione, nell'ambito dei progetti avviati tramite strumenti finanziari dell'Unione diversi dal bilancio della politica estera e di sicurezza comune (PESC), ha altresì fornito assistenza per il miglioramento dei controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso nei paesi non appartenenti all'UE. Tali sforzi sono stati promossi nel contesto dell'iniziativa «Centri di eccellenza». È opportuno garantire il coordinamento con le attività attinenti ai controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso.
(10)Il Consiglio ha affidato l'esecuzione tecnica delle decisioni 2009/1012/PESC e 2012/711/PESC all'Ufficio federale tedesco per l'economia e il controllo delle esportazioni («BAFA»), che ha portato a termine con successo l'organizzazione di tutte le attività previste da tali decisioni. Il BAFA è anche l'agenzia esecutiva dei progetti a sostegno dell'effettiva attuazione del trattato sul commercio delle armi ai sensi della decisione 2013/768/PESC. Date queste premesse, la scelta del BAFA quale agenzia esecutiva delle attività dell'Unione ai sensi della presente decisione è giustificata dall'esperienza di cui ha dato prova, dalle sue qualifiche e dalla sua necessaria conoscenza specialistica dell'intera gamma delle pertinenti attività svolte dall'Unione nel settore del controllo delle esportazioni di armi. La scelta del BAFA agevolerà l'individuazione di sinergie tra il programma di sensibilizzazione dell'ATT e le attività di cui alla presente decisione.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015D2309