Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/2299 della Commissione del 17 Novembre 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il 30 Novembre 2009 la Commissione ha adottato la decisione 2009/965/CE (2) con un elenco dei parametri da applicare per classificare le norme nazionali nel documento di riferimento di cui all'articolo 27 della direttiva 2008/57/CE.

(2)In base a una raccomandazione dell'Agenzia ferroviaria europea (l'Agenzia), la revisione dell'elenco dei parametri è necessaria per renderlo coerente con le specifiche tecniche di interoperabilità riviste («STI») per il materiale rotabile, i carri merci, le locomotive e il materiale rotabile per il trasporto di passeggeri, il rumore, l'infrastruttura, l'energia, il controllo-comando e segnalamento, l'esercizio e la gestione del traffico, le applicazioni telematiche per i servizi di trasporto merci e passeggeri, la sicurezza nelle gallerie ferroviarie e l'accessibilità per le persone a mobilità ridotta.

(3)Per permettere, per ogni parametro specifico, il confronto e il riferimento incrociato fra i requisiti contenuti nelle STI riviste e quelli contenuti nelle norme nazionali, l'elenco dei parametri da controllare ai fini della messa in servizio di veicoli non conformi alle STI deve, da un lato, conservare la compatibilità con gli accordi esistenti fondati su norme nazionali nonché sviluppare tali accordi e, dall'altro lato, tenere conto delle STI riviste. È pertanto necessario aggiornare l'elenco dei parametri. Ulteriori spiegazioni dovrebbero essere aggiunte per garantire l'interpretazione e l'applicazione armonizzate dell'elenco. L'elenco dettagliato dei parametri, elaborato sulla base della raccomandazione dell'Agenzia (ERA-REC-118-2014/REC) dell'11 novembre 2014, dovrebbe essere adottato come base per il documento di riferimento di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE.

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2009/965/CE.

(5)Per motivi di chiarezza è opportuno aggiornare di conseguenza il documento di riferimento di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE, descritto nella decisione 2011/155/UE della Commissione (3).

(6)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015D2299

 

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