Il Consiglio d’Associazione Ue/Georgia,
visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (1) («l'accordo»), in particolare l'articolo 404,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all'articolo 431 dell'accordo, parti dell'accordo sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014.
(2)A norma dell'articolo 405, paragrafo 2, dell'accordo, il consiglio di associazione deve adottare il proprio regolamento interno.
(3)A norma dell'articolo 407, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato di associazione deve assistere il consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni, mentre a norma dell'articolo 408, paragrafo 1, dell'accordo, il consiglio di associazione deve stabilire, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del comitato di associazione,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Sono adottati il regolamento interno del consiglio di associazione e quello del comitato di associazione e dei sottocomitati, che figurano, rispettivamente, negli allegati I e II.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 17 Novembre 2014
Per il Consiglio d’Associazione
Il Presidente
F.MOGHERINI
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_321_R_0011