Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/2251 della Commissione del 26 Novembre 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

viso il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, secondo comma, e l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 443/2009, la Commissione è tenuta a confermare ogni anno le emissioni specifiche medie di CO2 e l'obiettivo per le emissioni specifiche per ciascun costruttore di autovetture nell'Unione nonché per ogni raggruppamento di costruttori costituito conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del suddetto regolamento. Sulla base della conferma di cui sopra, la Commissione deve accertare se costruttori e raggruppamenti abbiano ottemperato alle prescrizioni dell'articolo 4 del suddetto regolamento.

(2)A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 443/2009, le emissioni specifiche medie dei costruttori per il 2014 sono calcolate conformemente al secondo paragrafo del suddetto articolo e prendono in considerazione l'80 % delle autovetture nuove del costruttore immatricolate durante l'anno considerato.

(3)I dati dettagliati da utilizzare per il calcolo delle emissioni specifiche medie e degli obiettivi per le emissioni specifiche figurano nell'allegato II, parte A, punto 1, e parte C del regolamento (CE) n. 443/2009 e si basano sulle autovetture nuove immatricolate negli Stati membri durante l'anno civile precedente.

(4)La maggior parte degli Stati membri ha trasmesso i dati per il 2014 alla Commissione entro il termine del 28 febbraio 2015, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009. La Commissione, dopo aver verificato i dati e constatato che alcuni di essi erano mancanti o manifestamente errati, ha contattato gli Stati membri interessati e, con riserva dell'accordo di tali Stati membri, ha corretto o completato i dati di conseguenza. Nei casi in cui non è stato possibile raggiungere un accordo, i dati provvisori dello Stato membro interessato non sono stati corretti.

(5)Il 15 aprile 2015 la Commissione ha pubblicato i dati provvisori e ha notificato a 93 costruttori i calcoli provvisori relativi alle loro emissioni specifiche medie di CO2 per il 2014 e i loro obiettivi per le emissioni specifiche, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009. Ai costruttori è stato chiesto di verificare i dati e comunicare alla Commissione eventuali errori entro tre mesi dal ricevimento della notifica, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 5, primo comma, del suddetto regolamento e dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione (2). Due costruttori hanno accettato i dati preliminari senza correzioni mentre 40 costruttori hanno notificato errori entro il termine stabilito.

(6)Per i restanti 51 costruttori, che non hanno notificato errori nelle serie di dati né hanno risposto altrimenti, è opportuno confermare senza modifiche i dati e i calcoli provvisori delle emissioni specifiche medie e gli obiettivi per le emissioni specifiche. Per un fabbricante tutti i veicoli indicati nell'insieme di dati provvisorio non rientravano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009.

(7)La Commissione ha verificato le correzioni notificate dai costruttori e le relative giustificazioni e le serie di dati sono state opportunamente adeguate.

(8)Nel caso dei dati con parametri di identificazione mancanti o scorretti, quali tipo, variante, codice di versione o numero di omologazione, occorre tenere in considerazione il fatto che i costruttori non possono verificare o correggere i relativi dati. Di conseguenza, è opportuno applicare un margine di errore alle emissioni di CO2 e ai valori di massa in tali dati.

(9)Il margine di errore dovrebbe essere calcolato come la differenza tra lo scostamento dall'obiettivo per le emissioni specifiche (espresso come l'obiettivo per le emissioni medie dedotto dalle emissioni medie specifiche) calcolato includendo o escludendo le immatricolazioni che non possono essere verificate dai costruttori. Indipendentemente dal fatto che si tratti di una differenza positiva o negativa, il margine di errore dovrebbe sempre migliorare la posizione del costruttore per quanto riguarda il suo obiettivo per le emissioni specifiche.

(10)Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009, un costruttore deve essere considerato adempiente al proprio obiettivo per le emissioni specifiche di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento quando le emissioni medie indicate nella presente decisione sono inferiori rispetto all'obiettivo per le emissioni specifiche, risultando quindi in uno scostamento negativo dall'obiettivo. Se le emissioni medie superano l'obiettivo per le emissioni specifiche, al costruttore è imposto il versamento di un'indennità per le emissioni in eccesso in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 443/2009, a meno che il costruttore in questione benefici di una deroga rispetto a tale obiettivo a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, o dell'articolo 11 del suddetto regolamento o sia membro di un raggruppamento, a norma dell'articolo 7 di tale regolamento, e il raggruppamento soddisfi l'obiettivo per le emissioni specifiche. Su tale base, occorre considerare che un costruttore supera i suoi obiettivi per le emissioni specifiche per il 2014.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_318_R_0012

 

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